Prelievo ATM non erogato: onere probatorio a carico dell’intermediario (ABF Collegio di Roma n. 1024 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievo mediante carta di debito presso sportello ATM, qualora il cliente lamenti la mancata erogazione del contante contestualmente all’addebito, l’onere della prova del corretto funzionamento dello sportello grava sull’intermediario. Questi è tenuto a produrre il giornale di fondo completo e la quadratura di cassa di fine giornata. Ove tale documentazione dimostri l’assenza di anomalie e la corretta erogazione delle banconote, il ricorso del cliente va respinto. La circostanza che il prelievo sia stato ritirato da terzi, dopo che il titolare si era allontanato dallo sportello, non integra un vizio dell’operazione imputabile alla banca.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di pagamento emessa da altro istituto, si reca allo sportello ATM della banca resistente per prelevare € 200,00. Dopo aver digitato la somma e ottenuto la restituzione della tessera, attende invano l’apertura del cassetto erogatore per circa trenta secondi, quindi si allontana ritenendo lo sportello guasto. Nei minuti precedenti aveva tentato più volte il prelievo senza successo, apprendendo poi che l’ATM era privo di contante.
Il ricorrente chiede la restituzione della somma addebitata. La banca resistente eccepisce il corretto svolgimento dell’operazione, produce il giornale di fondo, il verbale di apertura dell’ATM e lo scontrino operatore, e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della documentazione prodotta dall’intermediario. Dal giornale di fondo emerge la sequenza degli eventi: inserimento della carta alle ore 10:50:04, selezione dell’importo alle 10:50:17, richiesta di autorizzazione con messaggio F70 alle 10:50:31, erogazione delle banconote alle 10:51:02 e ritiro delle stesse alle 10:51:09.
La voce “anomalia” riporta il codice 00, che indica l’assenza di eventi anomali. L’operazione si conclude con il codice F72, che segnala la corretta erogazione delle banconote. Il verbale di apertura della macchina, sottoscritto dal direttore della filiale e dall’operatore incaricato, attesta che non risultavano eccedenze di contante né banconote incastrate.
Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali in casi analoghi: l’onere della prova grava sull’intermediario, che deve produrre il giornale di fondo completo e la quadratura di cassa di fine giornata. In presenza di tali prove, i Collegi sono soliti respingere il ricorso, come ricordato dai precedenti citati (Coll. Roma, dec. n. 12529/2024; Coll. Milano, dec. n. 8452/2025).
Nel caso di specie la banca ha prodotto la documentazione richiesta, dalla quale si evince il corretto funzionamento dello sportello. Il Collegio osserva che l’operazione è durata poco più di un minuto e che, presumibilmente, una persona diversa dal ricorrente ha ritirato le banconote alle ore 10:51:09, quando questi si era già allontanato. Il lamentato ritardo nell’erogazione non integra dunque un vizio imputabile all’intermediario.
Il ricorso viene pertanto respinto.
Nota della Redazione
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