Cessazione della materia del contendere per intervenuto decreto di cittadinanza (TAR Lazio n. 13179 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana — ancorché trasmesso alla firma dei competenti organi e non ancora perfezionato — ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, ove la condotta processuale dell’amministrazione stessa — quale l’adozione di un provvedimento di inammissibilità poi revocato in autotutela — abbia reso necessario un secondo ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato in data 14 aprile 2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, era insorto un primo contenzioso, determinato dall’adozione di un provvedimento di inammissibilità dell’istanza da parte della Prefettura di Milano, successivamente revocato in via di autotutela in data 13 dicembre 2024 a seguito della notifica del primo ricorso.
Con il ricorso all’esame, la ricorrente lamentava la perdurante inerzia dell’Amministrazione, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, in data 8 luglio 2026, era stato adottato e inviato alla firma dei competenti organi il decreto di conferimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente. Tale circostanza è stata valutata come satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, concordata da entrambe le parti, è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione resistente, valorizzando la circostanza che si trattava del secondo ricorso presentato sulla medesima istanza di cittadinanza. Il primo contenzioso era stato infatti reso necessario dal provvedimento di inammissibilità del 20 settembre 2024, poi revocato in autotutela il 13 dicembre 2024, solo all’esito della notifica del ricorso avverso quel provvedimento. Tale sequenza procedimentale ha integrato gli estremi della soccombenza virtuale, giustificando la condanna alle spese in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.