Il DURC irregolare per omissione denunce Uniemens legittima il recupero degli sgravi contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16198 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione di benefici normativi e contributivi, essendo altresì richiesta l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Le irregolarità relative all’omesso o tardivo invio delle denunce contributive Uniemens, non sanate mediante la regolarizzazione entro il termine di quindici giorni dall’invito dell’ente previdenziale ai sensi dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, ostano al rilascio del DURC e legittimano il recupero degli sgravi contributivi. La regolarizzazione ex post delle irregolarità non è consentita al di fuori del procedimento di cui all’art. 4 citato, che ha natura eccezionale, e i relativi effetti non possono ricadere sull’ente previdenziale, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti alla regolarità contributiva.
Il Fatto
La società, pur avendo versato tempestivamente la contribuzione dovuta, aveva omesso di inviare alcune denunce contributive Uniemens nei termini di legge. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, all’esito della verifica, aveva emesso un avviso di addebito per il recupero degli sgravi contributivi fruiti, sul presupposto dell’irregolarità del DURC derivante dalle omissioni denunciative. Il tribunale aveva accolto l’opposizione della società, e la corte d’appello aveva confermato la pronuncia, ritenendo che le mere irregolarità formali nelle comunicazioni obbligatorie non fossero ostative alla fruizione delle agevolazioni. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la disciplina normativa in materia di regolarità contributiva, complessivamente considerata, prevede un profilo fisiologico e preventivo di regolarità per l’accesso alle agevolazioni e, in caso di verifiche, un procedimento di regolarizzazione formalizzato: l’invito a regolarizzare, il termine di quindici giorni per adempiervi e, in mancanza, la comunicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La finalità della normativa è assicurare all’istituto di gestione l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulle informazioni retributive e contributive di ciascun dipendente, atteso che l’incompletezza o il ritardo non consentono di avere un quadro dettagliato del rapporto azienda-lavoratori per il corretto versamento dei contributi.
La Corte richiama il costante orientamento di legittimità, ribadito da Cass. n. 9057/2026 e Cass. n. 2678/2026, secondo cui il DURC è indispensabile per l’accesso a qualsivoglia sgravio o beneficio contributivo. Il documento non ha valore costitutivo, trattandosi di atto di certazione, e il suo mero possesso non dimostra di per sé la regolarità contributiva, potendo l’istituto procedere al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite, atteso che l’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 qualifica il possesso del DURC come condizione necessaria ma non sufficiente, richiedendo altresì l’assenza di violazioni nelle predette materie.
Quanto alla possibilità di regolarizzazione, la Corte afferma che, in assenza del procedimento di cui all’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, avente natura eccezionale, non è consentita una regolarizzazione ex post in qualsiasi tempo, in contrasto con l’esigenza di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell’applicazione degli sgravi. La mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, potendo semmai configurare una responsabilità risarcitoria dello stesso per la perdita della chance di fruire degli sgravi, ove sia dimostrato il nesso causale. Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsi tempestivamente per regolarizzare la propria posizione e non constano profili controversi attinenti all’invito alla regolarizzazione.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermando così il principio per cui la violazione degli obblighi denunciativi, non sanata nel termine di quindici giorni, costituisce causa ostativa al rilascio del DURC e legittima il recupero degli sgravi contributivi.
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Nota della Redazione
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