Sospensione cautelare per inidoneità psicofisica: durata di 180 giorni dalla misura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27763 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico per presunta inidoneità psicofisica, l’art. 6, comma 6, del d.P.R. n. 171/2011 ha natura attuativa e integrativa dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001 e si applica in via automatica anche ai procedimenti già in corso alla data della sua entrata in vigore. Il termine massimo di 180 giorni decorre dalla data di adozione della misura cautelare e non dall’entrata in vigore del regolamento. La misura diviene illegittima dal 181° giorno in assenza di un atto motivato di rinnovo o proroga fondato su giustificati motivi. È pertanto legittima la pronuncia che riconosca tale limite temporale alla sospensione, con conseguente obbligo di corresponsione delle differenze retributive per il periodo eccedente.
Il Fatto
Una struttura sanitaria pubblica disponeva la sospensione cautelare dal servizio di una dipendente, con privazione della retribuzione, nell’ambito di un procedimento di verifica della sua idoneità psicofisica alle mansioni. La misura, adottata nel giugno 2011, si protraeva sino alla revoca del gennaio 2013.
La dipendente impugnava la sospensione e la successiva sanzione disciplinare. La Corte d’Appello dichiarava illegittima la sospensione per il periodo eccedente e riconosceva le differenze retributive, confermando nel resto la decisione di primo grado. La struttura proponeva quindi ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono l’asserita inesistenza della notifica dell’atto di appello, effettuata alla parte personalmente e non al procuratore nel domicilio eletto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui tale vizio produce nullità e non inesistenza della notifica, con rinnovazione d’ufficio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata si sia costituita. In tale ipotesi la nullità è sanata ex tunc per il principio generale dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente infondatezza delle censure.
Il quarto e il quinto motivo riguardano la pretesa proroga implicita della sospensione cautelare. La Corte li dichiara inammissibili per difetto di autosufficienza: il ricorso non indica dove, quando e in che termini la circostanza sia stata allegata, né trascrive il provvedimento che avrebbe disposto la proroga. Il principio di autosufficienza, pur non interpretato in modo eccessivamente formalistico, impone al ricorrente di localizzare gli atti su cui fonda la censura.
Il sesto motivo, fondato sull’interpretazione della determina direttoriale e sull’art. 1362 cod. civ., è parimenti inammissibile per la medesima carenza di indicazione della sede processuale degli atti richiamati.
Il settimo motivo è invece infondato nel merito. L’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011, di natura attuativa e integrativa dell’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, si applica in via automatica anche ai procedimenti in corso. Il termine di 180 giorni decorre dunque dalla data di adozione della misura cautelare e non dall’entrata in vigore del regolamento. La Corte rileva che, non essendo ancora spirato il termine alla data di entrata in vigore del regolamento, la struttura avrebbe potuto valutare la sussistenza dei giustificati motivi e provvedere al rinnovo o alla proroga. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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