Verifica della doppia incriminazione nel mandato di arresto europeo per contraffazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 9953 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della c.d. doppia incriminazione in materia di mandato di arresto europeo deve essere effettuata con riferimento al fatto storico descritto nel m.a.e. e negli atti trasmessi dall’autorità emittente, senza che sia richiesta una perfetta corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici previste nei due ordinamenti. È sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e degli elementi costitutivi del reato. Tale principio non muta nel quadro applicativo della lett. e) dell’art. 10 d.lgs. n. 161/2010, che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica dati dalla legge nazionale. Nel giudizio di cassazione avverso la decisione di consegna, il sindacato è limitato ai motivi di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delle censure che involgono valutazioni di merito riservate all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino aveva disposto la consegna di un cittadino tedesco all’autorità giudiziaria della Germania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Coblenza per l’esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di tre anni di reclusione. Il condannato aveva ricevuto dall’Italia due partite di borse a mano e a tracolla recanti un marchio contraffatto, risultando privo di autorizzazione alla rivendita da parte della ditta titolare del segno.

Avverso la decisione della corte territoriale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale per insussistenza del requisito della doppia punibilità. La difesa lamentava che i giudici di appello avessero individuato solo in via ipotetica l’integrazione di fattispecie alternative, descrivendo la condotta in forma dubitativa e fondando la motivazione su elementi non accertati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato il consolidato orientamento secondo cui la verifica della doppia incriminazione deve essere compiuta con riferimento al fatto storico descritto nel mandato di arresto europeo e negli atti trasmessi dall’autorità emittente, senza richiedere una perfetta corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici dei due ordinamenti. A tal fine è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando la diversità del trattamento sanzionatorio, del titolo e degli elementi costitutivi del reato.

La Corte ha precisato che tali conclusioni non mutano neanche nel quadro applicativo della lett. e) dell’art. 10 d.lgs. n. 161/2010, disposizione che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica che ne sono dati dalla legge nazionale. La Corte territoriale si era attenuta a tali principi, rilevando che la vendita di prodotti recanti marchio falsificato in mancanza di valido titolo è prevista come reato anche nell’ordinamento italiano.

Quanto alle dedotte censure, la Corte ha escluso che le valutazioni in punto di fatto potessero rientrare nella propria sfera di valutazione, trattandosi di questione riguardante il processo di merito dinanzi all’autorità giudiziaria tedesca. La sentenza impugnata, lungi dal fondarsi su mere congetture, aveva valorizzato la descrizione del fatto contenuta nel mandato di arresto europeo, dalla quale emergeva che il ricorrente partecipava alla commercializzazione di borse recanti un marchio protetto senza autorizzazione del titolare, con piena consapevolezza della protezione giuridica del segno distintivo e della non genuinità dei prodotti. Tale condotta è stata ritenuta riconducibile quantomeno all’art. 517-ter cod. pen., venendo in rilievo l’indebito e improprio utilizzo a fini di profitto di un titolo di proprietà industriale.

La Corte ha infine rilevato che il ricorrente, evocando una presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 69/2005, pretendeva una valutazione di stretto merito preclusa dalla limitazione dei motivi di ricorso prevista dall’art. 22, comma 1, della medesima legge, nonché dall’impossibilità di svolgere apprezzamenti di spettanza esclusiva dell’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. La censura relativa alla riconoscibilità della contraffazione è stata altresì ritenuta generica, costituendo mera allegazione priva di riscontro. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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