Richiesta di riesame del sequestro preventivo e interesse concreto dell’indagato (Cass. pen. Sez. III n. 31241 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo solo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione giuridica soggettiva. Legittimazione e interesse costituiscono requisiti concorrenti dell’impugnazione e non è sufficiente la sola titolarità della situazione giuridica astrattamente tutelata. L’incidenza della misura ablativa va valutata in relazione ai suoi effetti tipici, ossia all’apposizione del vincolo di indisponibilità, e l’interesse deve riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio concernente situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento, non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare. In mancanza di specifica allegazione, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era indagato per plurime violazioni dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 e il compendio aziendale della società di cui era amministratore unico era stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di dissequestro; il Tribunale del riesame, investito dell’appello cautelare, aveva confermato il diniego. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la motivazione apparente sul periculum, l’asserita incidenza devastante del vincolo sull’attività d’impresa e la qualificazione della propria istanza come domanda di revoca per venir meno del periculum.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorrente, nella veste di indagato, non ha prospettato alcun interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione. Su questo rilievo assorbente si fonda la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Collegio muove dal principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319, secondo cui l’indagato può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale riferito agli effetti dell’ablazione sulla sua sfera giuridica. Le Sezioni Unite hanno distinto la legittimazione, correlata alla titolarità di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela, dall’interesse, che postula il conseguimento di una utilità mediante la rimozione del pregiudizio.
I due requisiti devono concorrere: la legittimazione non assume rilievo assorbente ed esclusivo. L’impugnazione è ammissibile solo se il soggetto legittimato disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio riferito a una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e incisa dal provvedimento.
L’incidenza della misura va dunque valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell’apposizione del vincolo di indisponibilità sulla cosa. L’interesse deve essere concretamente apprezzabile rispetto a quella puntiforme ingerenza, non in relazione al corso del procedimento né all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, che non sarebbe vincolante per l’ulteriore sviluppo processuale.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’interesse non deve necessariamente correlarsi alla restituzione del bene, ma in tal caso va specificamente allegato dalla parte. Non bastano situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, prive di specifiche e riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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