Prescrizione e assoluzione nel merito: limiti della verifica ictu oculi (Cass. pen. Sez. 2 n. 4220 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice d’appello non può pronunciare sentenza di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. se non quando la prova dell’innocenza emerga ictu oculi dagli atti, senza necessità di ulteriori attività valutative. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione è inammissibile se, pur senza rinunciare alla prescrizione, deduce la mancata assoluzione nel merito, richiedendo un confronto pieno con le argomentazioni dei giudici di merito e un apprezzamento completo sui rilievi, anche processuali, formulati con l’atto di appello.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, tra cui truffa e peculato, confermando le statuizioni civili in favore della ASL costituitasi parte civile. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito e all’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine semestrale senza proroga.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato il principio consolidato per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice d’appello può pronunciare l’assoluzione nel merito solo allorché le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale emergano ictu oculi dagli atti, non essendo consentito compiere attività ulteriori rispetto alla mera constatazione di tali circostanze, anche in caso di riqualificazione del reato in primo grado.
Con successiva precisazione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il ricorso per cassazione, avverso una sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione, deve individuare specificamente i motivi che permettano di apprezzare con una mera attività di “constatazione” la evidenza della prova di innocenza, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione o la sua rilevanza penale. I ricorrenti, chiedendo un sindacato sulla tenuta logica della motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità, implicante un confronto effettivo con le argomentazioni dei giudici di merito e un apprezzamento pieno sui rilievi, anche in rito, formulati in appello, non si confrontavano con tali principi.
La Corte ha precisato che, se i ricorrenti avessero impugnato la sentenza ai soli effetti civili, senza contestare la pronuncia penale di prescrizione, l’obbligo di motivazione sarebbe stato verificato ai fini della sola condanna risarcitoria, impregiudicato il giudizio penale. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile è stata rigettata, in quanto la stessa si era limitata a rassegnare le proprie conclusioni senza svolgere un’attività diretta a contrastare la pretesa degli imputati.
Nota della Redazione
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