Concordato ex art. 599-bis c.p.p. preclude il riesame della colpevolezza in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 4218 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le parti preclude la rimessione in discussione, con il ricorso per cassazione, delle questioni rinunciate, attinenti alla responsabilità e ai punti autonomi della decisione, restando ammissibili soltanto le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all’illegalità della pena irrogata. È, altresì, preclusa la censura concernente la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto, la cui rinuncia si estende anche alla sussistenza delle circostanze aggravanti e alla richiesta di circostanze attenuanti generiche, in quanto punti distinti e autonomi rispetto al trattamento sanzionatorio. L’imputato che abbia prestato adesione al concordato non può dolersi, in sede di legittimità, della mancata assoluzione in ordine ai fatti-reato contestati.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato, aveva accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per alcuni imputati, rideterminandone il trattamento sanzionatorio, e aveva confermato la penale responsabilità degli altri in relazione a reati di estorsione aggravata consumata o tentata, commessi con modalità riconducibili al metodo mafioso.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo molteplici motivi: la violazione di legge e i vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, all’assenza di prova del concorso nei reati, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.).

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente riunito le posizioni degli imputati che avevano aderito al concordato, dichiarando i relativi ricorsi inammissibili. Ha ricordato che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato con la riproposizione in sede di legittimità di questioni rinunciate, atteso che l’accordo implica la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti la sola misura della pena. Da tale principio ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità delle doglianze relative alla mancata assoluzione, alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza delle circostanze, sia aggravanti che attenuanti, costituendo punti autonomi della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio.

Quanto alle posizioni di chi non aveva aderito al concordato, la Corte ha scrutinato le censure in fatto, rigettandole in quanto volte a ottenere una inammissibile rilettura del compendio probatorio. Ha ribadito che il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova o alla scelta tra diverse ricostruzioni dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito risulti congrua e non manifestamente illogica. In relazione alla contestata aggravante del metodo mafioso, i giudici hanno ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato l’utilizzazione del nominativo di un esponente di vertice del clan quale elemento di per sé evocativo del potenziale offensivo del gruppo, precisando che non è necessario dimostrare l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la minaccia assuma veste tipicamente mafiosa.

La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità delle doglianze relative alla configurabilità del reato di estorsione, per non essere state dedotte con l’atto di appello, e ha condannato i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi dei due imputati che non avevano aderito al concordato sono stati rigettati con condanna al pagamento delle sole spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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