Prescrizione del reato e assoluzione nel merito con revoca delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 24687 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Intervenuta la prescrizione del reato nelle more del giudizio di impugnazione, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva e decidere sugli interessi civili sulla base dei criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021. In presenza di parte civile, egli è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente revoca delle statuizioni civili. Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 36208 del 2024 costituisce vincolo interpretativo dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. ed è conforme al diritto europeo in materia di presunzione di innocenza.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 81 e 641 cod. pen., per aver assunto un dipendente e stipulato un contratto di sponsorizzazione con una società sportiva senza poter adempiere alle obbligazioni assunte. La Corte di appello di Trieste, in sede di rinvio, confermava la condanna, ritenendo provato il dolo sulla base delle condizioni di difficoltà finanziaria dell’impresa e del successivo inadempimento.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato e il mancato adeguamento al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, nonché l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte rileva la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Il reato risulta commesso il 28 agosto 2018; il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato in data 28 febbraio 2026. Non sono computabili i periodi di sospensione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, riferibili alla sentenza di primo grado e alla prima sentenza di appello, poiché la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna in punto di responsabilità, con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo.
La Corte richiama il principio secondo cui non è computabile neppure la sospensione riferibile alla sentenza emessa in sede di rinvio, essendo questa una sentenza confermativa della responsabilità penale. Il dies a quo della sospensione deve sopravvenire quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso; nel caso di specie il termine era già maturato alla data di scadenza dei novanta giorni per il deposito della motivazione.
Confermate le statuizioni civili nel giudizio di merito, la Corte applica l’art. 578 cod. proc. pen., ricostruendo l’evoluzione giurisprudenziale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021. Le Sezioni Unite n. 36208 del 2024 hanno affermato che il giudice dell’impugnazione, pur in presenza di una causa estintiva, deve valutare i presupposti dell’assoluzione nel merito, anche nel dubbio, con caducazione delle statuizioni civili. Tale principio, ritenuto conforme al diritto europeo dalla Corte costituzionale n. 2 del 2026, costituisce vincolo interpretativo della disposizione.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il ricorso. Il giudice del rinvio ha fondato la prova dell’elemento psicologico ancora una volta sulle condizioni di difficoltà finanziaria dell’impresa e sul successivo inadempimento, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. Non emerge dal comportamento dell’imputato il sicuro proposito di non adempiere al momento dell’assunzione delle obbligazioni, essenza del dolo del delitto di cui all’art. 641 cod. pen.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Nota della Redazione
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