Intercettazioni, divieto di utilizzazione e connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. (Cass. pen. Sez. VI n. 24678 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate non opera quando i reati accertati mediante le captazioni siano legati a quelli oggetto del decreto autorizzativo da una connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità dell’art. 266 cod. proc. pen. Non integra lo “stesso procedimento” il mero nesso formale od occasionale, quale il collegamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., l’appartenenza al medesimo filone investigativo o la coincidenza del numero di iscrizione. Il giudice deve verificare il legame sostanziale tra i fatti-reato accertati e non la mera prospettazione astratta esistente al momento dell’autorizzazione.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati edilizi e urbanistici e confermava le condanne per corruzione, occupazione di suolo pubblico, falso ideologico e turbativa di asta; confermava altresì la responsabilità del secondo imputato per induzione indebita, qualificazione già attribuita alla originaria contestazione di corruzione.
Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione. Il primo deduceva, tra gli altri motivi, la inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche e di quelle telefoniche e ambientali, per violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. e dell’art. 266 cod. proc. pen., essendo il decreto autorizzativo riferito a reati diversi. Il secondo censurava la sussunzione del fatto nell’art. 319-quater cod. pen., per difetto di prova della condotta induttiva.
La Motivazione della Corte
Sulla questione preliminare la Corte ricostruisce la disciplina applicabile nel tempo. Il procedimento era stato iscritto prima dell’agosto 2020, sicché il comma 1-bis dell’art. 270 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 216/2017 e mai entrato in vigore nella formulazione originaria, non è applicabile: la sua entrata in vigore, per effetto delle proroghe susseguitesi con il d.l. n. 161/2019 e la legge n. 7/2020, è stata differita ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Trova quindi applicazione il solo comma 1 del citato articolo.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019, secondo cui il divieto non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l’autorizzazione era stata ab origine disposta, purché rientrino nei limiti dell’art. 266 cod. proc. pen. Il decreto autorizzativo copre anche i fatti-reato successivi, purché legati al primo da una connessione qualificata, espressa dai casi dell’art. 12 cod. proc. pen.
Il legame deve essere sostanziale e non meramente formale od occasionale. Non basta il collegamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., l’appartenenza al medesimo contesto investigativo o la coincidenza del numero di iscrizione. La Corte sottolinea che occorre avere riguardo al reato accertato attraverso le captazioni, non alla mera possibilità astratta esistente al momento dell’autorizzazione.
La sentenza di appello ha richiamato precedenti non pertinenti e non ha chiarito perché i reati originari fossero legati da connessione sostanziale a quelli emersi successivamente. Identico vulnus affligge la motivazione di primo grado. La sentenza va pertanto annullata con rinvio, perché il giudice verifichi la sussistenza della connessione qualificata e, eventualmente, proceda alla prova di resistenza.
Quanto alla posizione del secondo imputato, la Corte ribadisce i principi delle Sezioni Unite n. 12228 del 24.10.2013: nell’induzione indebita il pubblico agente deve porre l’interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria e insistente. La Corte di appello non ha indicato l’an della condotta induttiva, ravvisando mere gentilezze prive di sollecitazione e di prospettazione di vantaggio. La sentenza è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione
- Art. 266 c.p.p. – Limiti di ammissibilità
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti
- Art. 371 c.p.p. – Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero