Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali e decorrenza dal termine di scadenza (ABF Collegio di Napoli n. 4193 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali decorre dalla data di scadenza del titolo e si compie, per capitale e interessi, nel termine di dieci anni, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 19 dicembre 2000, per le serie già emesse all’entrata in vigore del decreto. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce il decorso del termine, perché la prescrizione è fatto estintivo dell’obbligazione previsto dalla legge. La domanda risarcitoria fondata sul comportamento omissivo dell’intermediario è sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro quando il ricorso sia depositato oltre sei anni dal venir meno dell’obbligo informativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali, chiede il rimborso dei titoli e il risarcimento del danno per la mancata consegna del foglio informativo. Lamenta che i buoni rechino la serie solo a penna e siano privi di indicazioni sulla scadenza e sulla durata dell’investimento.
L’intermediario eccepisce l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell’Arbitro e, nel merito, oppone l’intervenuta prescrizione: i buoni appartengono alla serie a termine “AA2”, con scadenza al settimo anno, e la richiesta di restituzione sarebbe stata avanzata solo nel 2024. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari richiamando l’orientamento consolidato dell’ABF. Sulla competenza ratione temporis osserva che, in materia di rendimenti dei buoni fruttiferi, rileva l’interpretazione dei termini e delle condizioni del contratto e i diritti del cliente che ne derivano, non la fase di formazione del consenso (Coll. Coordinamento n. 4656/2022, n. 6142/2020, n. 72/2014). Sulla competenza per materia conferma che le controversie sui buoni fruttiferi rientrano nella propria giurisdizione, non essendo essi qualificabili come prodotti finanziari ai sensi del TUF, stante la non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario.
Nel merito, dall’esame dei titoli emerge la dicitura “a termine”, un timbro con la data di emissione e il rinvio al decreto di emissione della serie, oltre alla scritta a mano “AA2”. La serie risulta istituita con il DM Tesoro del 29.3.2001, con emissione nel periodo dal 14.4.2001 al 22.10.2001. L’art. 8 del DM 29.3.2001 prevede la liquidazione di capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
Sul computo del termine, il Collegio aderisce ai principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19243/2023 e Cass. n. 23006/2023) e afferma che per le serie già emesse si applica l’art. 8, comma 2, del DM 19 dicembre 2000, con prescrizione decennale dalla scadenza (Coll. Coordinamento n. 6196/2024). Poiché i buoni sono stati emessi il 18.10.2001 con durata settennale, la scadenza cade il 18.10.2008 e la prescrizione si compie dieci anni dopo. La richiesta di rimborso è stata avanzata solo il 15.1.2024, oltre il termine utile: il diniego dell’intermediario è quindi legittimo.
Quanto alla doglianza sull’omesso foglio informativo, il Collegio richiama il principio per cui l’eventuale violazione dell’obbligo informativo non impedisce il decorso della prescrizione (Coll. Coordinamento n. 4656/2022 e n. 17814/2019). Per la connessa domanda risarcitoria rileva invece il più recente orientamento (Coll. Coordinamento n. 11113/2025), secondo cui la competenza temporale si valuta rispetto al comportamento omissivo, che cessa col venir meno dell’obbligo informativo. Essendo il ricorso depositato il 26 agosto 2025, oltre sei anni dalla cessazione dell’obbligo, il Collegio dichiara la propria incompetenza ratione temporis e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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