Segnalazioni ai SIC: preavviso via SMS tracciato e prova della ricezione (ABF Collegio di Napoli n. 4186 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia presuppone la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto del preavviso al cliente persona fisica, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della prima iscrizione pregiudizievole. Spetta all’intermediario segnalante provare che il preavviso sia stato ricevuto dal cliente, trattandosi di atto recettizio. Il preavviso può essere validamente inviato mediante SMS quando tale modalità sia prevista dal contratto e dall’all. 1 del Codice di condotta, che assiste la comunicazione di una presunzione di conoscenza salvo prova contraria del destinatario. Integra la prova della ricezione la documentazione tecnica che indichi il numero di cellulare del cliente e l’avvenuta consegna, se la riferibilità dell’utenza non è confutata.
Il Fatto
Il ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni negative inserite nei SIC per due contratti di finanziamento concessi dall’intermediario, entrambi destinati all’acquisto di smartphone. Sostiene di non aver ricevuto alcun preavviso, né in forma cartacea né tramite SMS, e ritiene che il messaggio SMS non offra garanzie di ricezione, tracciabilità e identificazione certa del destinatario.
L’intermediario si costituisce e documenta l’invio, per ciascun contratto, di una comunicazione cartacea e di un SMS all’utenza indicata in contratto, con attestazioni tecniche della società incaricata dell’invio. Sostiene il rispetto del termine di quindici giorni e la conformità della procedura al Codice di Condotta dei SIC. Il ricorrente, nelle repliche, insiste sulla mancanza di prova della consegna e sulla inidoneità dell’SMS.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda l’orientamento consolidato dell’Arbitro: la segnalazione è legittima quando concorrono la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali del preavviso. Sul primo profilo non emergono contestazioni, perché la difesa del ricorrente si concentra sulla mancanza del preavviso; le evidenze dell’intermediario sui ritardi non sono state contraddette.
Sul secondo profilo, il Collegio ribadisce che il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima della segnalazione e che l’obbligo riguarda le persone fisiche, consumatori o non consumatori. La funzione è rendere consapevole l’interessato delle conseguenze dell’inadempimento, così da consentirne la sanatoria. L’onere probatorio grava sull’intermediario segnalante, che deve dimostrare la ricezione del preavviso quale atto recettizio.
Nel caso concreto, per ciascun contratto il preavviso risulta inviato nel rispetto del termine, con SMS del 6.02.2025 e del 3.03.2025, come emerge dalla documentazione prodotta. Non convince il rilievo del ricorrente sulla mancata prova della ricezione: nei documenti è indicato il numero di cellulare del cliente e la riferibilità dell’utenza non è stata confutata.
Quanto alla modalità, entrambi i contratti, all’art. 19, ne legittimano l’impiego; la circostanza, dedotta dall’intermediario, non è stata oggetto di contestazione specifica e circostanziata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Il numero utilizzato è quello risultante dall’anagrafica contrattuale. Richiamato l’all. 1 del Codice di condotta, che prevede la presunzione di conoscenza per il preavviso inviato con modalità concordate, comprese le forme di messaggistica che tracciano l’avvenuta consegna, il Collegio ritiene integrata la prova della ricezione. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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