Decorrenza prescrizione buoni fruttiferi postali dalla scadenza del 31 dicembre (ABF Collegio di Roma n. 4734 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il cui decreto istitutivo preveda la liquidazione del capitale e degli interessi al termine di un determinato anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento non scade nel giorno corrispondente a quello di sottoscrizione, ma nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento. Da tale data decorre il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. La domanda di accertamento dell’esigibilità del credito radica la competenza temporale dell’Arbitro nel momento del rifiuto del rimborso, non nella data di emissione del titolo. La competenza per materia dell’ABF si estende alle controversie su buoni fruttiferi postali, in quanto riconducibili all’attività di bancoposta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto, in data 4 gennaio 2002, un buono fruttifero postale cointestato, di valore nominale pari a 250,00 euro. Alla richiesta di rimborso, l’intermediario opponeva il rifiuto, sostenendo l’intervenuta prescrizione del diritto. Il cliente lamentava, inoltre, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico e l’assenza della data di scadenza sul titolo cartaceo.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, perché il titolo era stato emesso anteriormente al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e quella ratione materiae. Nel merito, riteneva il buono appartenente alla serie “AA3” prescritto dal 5 gennaio 2019, con richiesta di rimborso intervenuta solo in seguito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sulla competenza temporale richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 11113/2025 e 4656/2022: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non assume rilievo la data di emissione o di scadenza del titolo, bensì il momento in cui il rimborso è stato rifiutato.
Quanto alla competenza per materia, la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275 e le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 includono tra gli intermediari Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta. In tale attività rientra, ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la raccolta del risparmio mediante collocamento di buoni fruttiferi postali, come confermato dalla decisione n. 2294/2021 del Collegio di Roma e dalla decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento.
Nel merito, il titolo apparteneva alla serie “AA3”, istituita con d.m. 17 ottobre 2001 e collocata tra il 23 ottobre 2001 e il 2 maggio 2002. L’art. 8 del decreto istitutivo prevedeva la liquidazione, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 fissava invece il termine decennale di prescrizione dalla data di scadenza del titolo.
Il Collegio richiama la decisione n. 8056 del 21 marzo 2019 del Collegio di Coordinamento: quando i decreti istitutivi parlano di liquidazione al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento, cioè il 31 dicembre, e non nel giorno corrispondente a quello di emissione.
Applicando tale criterio, il termine prescrizionale decorreva dal 1° gennaio 2010 e maturava il 31 dicembre 2019. La tentata riscossione, in base alla documentazione in atti, risaliva verosimilmente al più a novembre 2025. Il diritto del cliente alla liquidazione era dunque irrimediabilmente prescritto e il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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