Prescrizione del buono fruttifero postale e inammissibilità della domanda risarcitoria per tardività (ABF Collegio di Roma n. 4735 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del titolare di un buono fruttifero postale alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrive decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. Quando il decreto istitutivo prevede la liquidazione al termine dell’anno successivo a quello di emissione, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ma consente al sottoscrittore di domandare il risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza. Tale domanda risarcitoria è tuttavia inammissibile, per difetto della competenza temporale dell’Arbitro, quando la violazione della regola di condotta è cessata in data anteriore al termine iniziale della competenza stessa.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in relazione a un buono fruttifero postale cointestato, sottoscritto il 26 novembre 2001 per un valore nominale di euro 5.000,00. L’intermediario aveva rifiutato il rimborso del titolo, invocando l’intervenuta prescrizione. Il ricorrente lamenta la condotta omissiva dell’istituto, consistente nella mancata consegna del foglio informativo analitico e nell’asserita indeterminatezza del buono cartaceo, circostanze che non gli avrebbero consentito di verificare la data di scadenza e il relativo termine prescrizionale. Chiede pertanto la condanna al rimborso del capitale e degli interessi e, in via subordinata, il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, per violazione della normativa di trasparenza e del dovere di informazione.
L’intermediario eccepisce preliminarmente l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, trattandosi di titoli emessi anteriormente al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e l’inammissibilità per materia, sostenendo che i prodotti della Cassa depositi e prestiti non rientrano nella competenza dell’Arbitro. Nel merito, rileva che il buono, appartenente alla serie “AA3”, si è prescritto dal 27 novembre 2018.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato, richiamando le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 11113/2025 e 4656/2022. Nel caso concreto, dunque, la competenza non può essere negata.
Superata anche l’eccezione di incompetenza per materia, il Collegio osserva che la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275 e le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta, nell’ambito della quale rientra la raccolta del risparmio mediante collocamento di buoni fruttiferi postali, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.
Nel merito, il titolo appartiene alla serie “AA3”, istituita con d.m. 17 ottobre 2001 e collocata tra il 23 ottobre 2001 e il 2 maggio 2002. L’art. 8 del decreto prevede la liquidazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Richiamando il Collegio di Coordinamento, decisione n. 8056 del 21 marzo 2019, il Collegio chiarisce che il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento. Ne segue che la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed è maturata il 31 dicembre 2018, in data anteriore alla tentata riscossione, verosimilmente risalente al più a dicembre 2025. Il diritto al rimborso si è dunque irrimediabilmente prescritto e la domanda principale non può essere accolta.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama la decisione n. 17814 del 10 luglio 2019, secondo cui la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, salva la possibilità di domandare il risarcimento per violazione della normativa di trasparenza. Richiama inoltre la decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025, secondo cui fino al giorno in cui il diritto al rimborso non sia prescritto permane l’obbligo di consegnare il foglio informativo, e l’omissione obbliga al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione. Nel caso di specie, la violazione della regola di condotta è perdurata fino alla prescrizione del diritto al rimborso, intervenuta il 31 dicembre 2018, in data anteriore al termine iniziale della competenza temporale del Collegio. L’esame delle doglianze sull’omessa consegna del foglio informativo e la relativa richiesta risarcitoria risultano pertanto inammissibili.
Nota della Redazione
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