Operazioni di bonifico, giudicato interno e responsabilità solidale (Cass. civ. Sez. I n. 5519 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di primo grado che afferma la responsabilità dell’istituto di credito per l’errata indicazione dell’IBAN negli ordini di bonifico, ancorché seguita dal rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum, è autonoma e distinta da quella sul quantum. Alla parte vittoriosa che non la impugni con appello incidentale resta precluso riesaminarla, operando il giudicato interno e il principio tantum devolutum quantum appellatum; l’art. 346 cod. proc. civ. consente la riproposizione in appello delle sole questioni non decise per assorbimento. Sussiste inoltre responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. tra il soggetto obbligato alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. e quello tenuto al risarcimento ex art. 2043 cod. civ., allorché la res oggetto della restituzione coincida con il pregiudizio patrimoniale risarcibile, ravvisandosi unitarietà dell’eventus damni.

Il Fatto

Una correntista eseguì, tramite la propria banca, il pagamento di forniture di latticini mediante dodici bonifici, indicando quale beneficiario il fornitore ma un IBAN riferibile ad altro correntista della medesima banca. Il fornitore, non avendo ricevuto le somme, convenne l’istituto di credito per ottenerne l’accredito o il risarcimento del danno; anche la correntista agì per il risarcimento o la restituzione dell’indebito.

Il Tribunale di Salerno, riuniti i giudizi, affermò la responsabilità della banca ma rigettò le domande risarcitorie per difetto di prova del quantum; accolse invece la domanda di restituzione verso la società beneficiaria. La Corte d’appello di Salerno condannò in solido la banca ex art. 2043 cod. civ. e la società ex art. 2033 cod. civ., con rivalutazione monetaria a carico del solo istituto, ritenendo formatosi il giudicato interno sulla responsabilità per mancato appello incidentale. La banca ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la ritenuta preclusione dell’esame sulla responsabilità. La Corte lo rigetta: in primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità, avendo il tribunale ravvisato l’illecito della banca, che non si attivò per rilevare la difformità tra IBAN e beneficiario. Poiché questa statuizione sull’an debeatur non fu impugnata, la corte territoriale non avrebbe potuto riesaminarla d’ufficio, in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.

Non è invocabile l’art. 346 cod. proc. civ., alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 7700/16 e n. 11799/17, ribaditi da Cass. n. 29642/17, n. 25933/18 e n. 20718/23: la questione decidibile espressamente in senso sfavorevole alla parte vittoriosa va impugnata con appello incidentale; è riproponibile solo quella sulla quale il giudice non si sia pronunciato per assorbimento. La pronuncia sull’an debeatur è autonoma e distinta da quella sul quantum, secondo Cass. sez. un. n. 26242/14.

Il terzo motivo, esaminato per primo, è in parte inammissibile e in parte infondato: le deduzioni sull’esatta determinazione del quantum, nella cornice dei fatti e del petitum già proposti, non alterano i termini sostanziali della controversia. Il quarto motivo è inammissibile, essendo la motivazione adeguatamente argomentata sulla prova dei dodici bonifici e sulla corrispondenza del danno alla somma versata.

Il quinto motivo è infondato. La distinzione tra condanna ex art. 2043 cod. civ. e ex art. 2033 cod. civ. riguarda la causa petendi e il petitum, ma dal punto di vista del soggetto agente il risultato finale si sovrappone quando vi è coincidenza tra la res della restituzione e il pregiudizio risarcibile. Sussiste allora l’unitarietà dell’eventus damni, idonea a fondare la solidarietà ex art. 2055 cod. civ. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso a produrlo, secondo Cass. n. 7016/20 e sez. un. n. 13143/22.

Il secondo motivo è infondato: l’obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti, onde è possibile la scissione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della pronuncia concerne il solo debitore non impugnante, restando insensibile alla riforma delle decisioni sugli altri coobbligati, secondo Cass. n. 24728/18. Nessun contrasto di giudicati è prospettabile. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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