Prescrizione crediti retributivi e stabilità del rapporto nelle società in house (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11766 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società a controllo pubblico, ancorché in house, i rapporti di lavoro del personale sono regolati dalla disciplina del lavoro privato. Ad essi trova applicazione l’art. 18 legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, che non configura un regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di adeguata tutela. Ne consegue che, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro e non nel suo corso.

Il Fatto

Una lavoratrice proponeva opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società datrice, dalla quale era stata esclusa per difetto di prova dello svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivendicata. Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, ammettendola per un credito privilegiato di differenze retributive riferito a un limitato arco temporale.

Il giudice di merito, ritenuta la stabilità del rapporto per avere l’impresa più di quindici dipendenti, desunta dalla soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria, aveva applicato la prescrizione quinquennale in costanza di rapporto e considerato prescritto il credito per le differenze retributive anteriori al quinquennio precedente al solo atto interruttivo, individuato nella domanda di insinuazione. La lavoratrice ricorreva per cassazione deducendo la violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, verificando se il rapporto di lavoro oggetto di causa fosse assistito da un regime di stabilità. Rileva anzitutto che la natura di società in house della datrice comporta la regolazione delle vicende dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del lavoro privato, richiamando la Cass. n. 7222 del 2018.

Tale conclusione trova fondamento nell’art. 19, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, che richiama le disposizioni del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Tra queste ultime rientra l’art. 18 legge n. 300/1970.

Il punto decisivo è che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da un regime di stabilità, difettando i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. La Corte richiama sul punto la Cass. n. 26246 del 2022 e la Cass. n. 29981 del 2022.

Da ciò deriva che, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante il suo svolgimento. Il primo motivo è pertanto fondato.

Nel caso di specie, risultando l’assunzione con contratto del 22 gennaio 2007, la Corte individua i diritti prescritti in quelli maturati da tale data fino al 18 luglio 2007, quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 92/2012. Il secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese, resta assorbito. Il ricorso è accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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