Processo verbale di accesso e termine dilatorio nel mirato acquisizione documenti (Cass. civ. Sez. V n. 25090 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, in caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, non è necessaria l’adozione di un processo verbale di constatazione delle violazioni successivamente riscontrate: è sufficiente un verbale che attesti le operazioni compiute e indichi i documenti prelevati. Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre, tuttavia, dal rilascio di copia di tale verbale al contribuente, indipendentemente dalla sua denominazione formale e dal suo contenuto, essendo la garanzia finalizzata a consentire il contraddittorio endoprocedimentale. Compete al giudice del merito accertare il contenuto dei verbali di acquisizione e la data di consegna dell’ultimo verbale, per verificare il rispetto del termine rispetto alla data di emissione dell’avviso di accertamento.

Il Fatto

L’Ufficio controlli della Direzione provinciale notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009, contestando l’indebita deduzione e detrazione di costi, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, relativi a operazioni intercorse tra società del medesimo gruppo. L’atto si fondava su quattro rilievi, scaturiti dalla documentazione acquisita in sede di accesso.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, riteneva legittimo l’accertamento ma disapplicava le sanzioni e compensava le spese del doppio grado. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale affidato a quattro motivi, censurando in via prioritaria la nullità dell’avviso per violazione del termine dilatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, richiamando il principio per cui il ricorso incidentale non condizionato che proponga questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito va deciso con priorità rispetto a quello principale, poiché l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto della soccombenza su tali questioni (Cass. n. 23271/2014).

Quanto alla dedotta motivazione meramente apparente della sentenza d’appello, il motivo è infondato: l’iter logico dei giudici del gravame risulta chiaro e coerente, sicché non ricorre il vizio che si configura quando la motivazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione (Cass. n. 4448/2014; Cass. Sez. Un. n. 22232/2016).

Nel merito del secondo profilo, la Corte ricorda che l’inosservanza del termine di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, perché il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (Cass. Sez. Un. n. 18184 del 29.07.2013). Tale nullità riguarda, però, solo i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa, non le verifiche a tavolino.

Il processo verbale di chiusura delle operazioni deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi svolti nei locali dell’impresa, non essendo richiesto un ulteriore verbale quando le operazioni si siano completate presso gli uffici dell’ente impositore (Cass. n. 17818 del 01.06.2022). Nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione, è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati, decorrendo il termine dal rilascio di copia del verbale stesso, senza necessità di un ulteriore atto di contestazione (Cass. n. 12094 del 08.05.2019; Cass. n. 11589 del 04.05.2021; Cass. n. 3020/2023), orientamento confermato dalle ordinanze n. 6870/2026 e n. 6872/2026. Non è quindi necessaria la notifica di un processo verbale di constatazione.

Nel caso concreto, l’accesso era finalizzato all’acquisizione di documentazione e la società aveva prodotto una memoria che era stata riportata nel verbale di accertamento. Manca tuttavia l’accertamento, di competenza esclusiva del giudice del merito, circa il contenuto dei verbali di acquisizione e la data di consegna dell’ultimo verbale, al fine di verificare l’elenco della documentazione acquisita e il rispetto del termine dilatorio rispetto all’emissione dell’avviso. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, assorbiti gli altri motivi e il ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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