Reformatio in peius illegittima in assenza di impugnazione incidentale sulle spese (Cass. civ. Sez. 3 n. 126 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, in assenza di impugnazione incidentale della parte totalmente o parzialmente soccombente, il giudice del gravame non può modificare d’ufficio la statuizione sulle spese di lite del primo grado, ancorché accoglie l’impugnazione principale. Tale modifica, operata motu proprio, determina una reformatio in peius del capo della sentenza non investito dall’impugnazione, ormai coperto da giudicato interno ai sensi dell’art. 329 c.p.c., e va eliminata in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società concessionaria di motocicli, dopo il furto subìto nei propri locali, citava la compagnia assicuratrice dinanzi al Tribunale, chiedendo l’indennizzo per la merce sottratta. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda e condannava la compagnia al pagamento della somma liquidata, ponendo le spese di lite a carico della soccombente.
Proposto appello dalla sola società, la Corte territoriale, nel parziale accoglimento del gravame, confermava la condanna ma compensava per metà le spese del primo grado, in precedenza poste integralmente a carico della compagnia. Avverso tale statuizione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 92, 112 e 324 c.p.c., nonché il vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso evidentemente fondato, rilevando che la Corte d’appello, pur accogliendo in parte il gravame proposto dall’unica parte impugnante, aveva illegittimamente inciso su un capo della sentenza di primo grado non investito dall’impugnazione.
La statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza di primo grado, era divenuta definitiva per mancata impugnazione incidentale della compagnia assicuratrice, unica parte soccombente. La Corte ha precisato che l’assenza di impugnazione incidentale precludeva ogni intervento del giudice d’appello sul punto, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., norma che sancisce l’effetto devolutivo del gravame nei limiti dei capi impugnati.
Il giudice territoriale, pertanto, non poteva rideterminare la regolazione delle spese del primo grado in senso sfavorevole all’appellante vittoriosa, essendo tale intervento d’ufficio configurabile come una reformatio in peius del capo non impugnato. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha ripristinato la statuizione sulle spese del primo grado, confermando la condanna integrale della compagnia.
Quanto alle spese del giudizio di appello, la Corte ha disposto l’integrale compensazione per le medesime ragioni indicate dalla Corte territoriale, mentre ha condannato la compagnia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale