Sospensione del DASPO quinquennale per riesame sulla durata (TAR Puglia n. 62 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare, la misura del D.A.SPO. deve essere valutata anche sotto il profilo della proporzionalità della durata rispetto alla gravità della condotta contestata. Ai fini della sospensione cautelare, è sufficiente che le doglianze del ricorrente appaiano fondate a un sommario esame, specificamente riguardo alla durata della misura che risulti eccessiva in relazione ai fatti, anche considerando il tempo decorso da precedenti provvedimenti. L’accoglimento dell’istanza cautelare può essere limitato ai soli fini dell’immediato riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Barletta Andria Trani aveva notificato un D.A.SPO. della durata di cinque anni, emesso a seguito dell’incontro di calcio tra Martina Calcio 1947 e Barletta 1922. La misura era stata adottata dopo che il soggetto aveva aggirato il cordone di sicurezza ed era entrato nell’impianto sportivo senza la vidimazione del biglietto. Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento, contestandone la legittimità anche con riguardo alla durata della misura. Nel giudizio si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura di Taranto e il Commissariato di P.S. di Martina Franca.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, le doglianze del ricorrente appaiano fondate con specifico ed esclusivo riguardo alla durata della misura interdittiva. La durata quinquennale è stata giudicata eccessiva in relazione ai fatti contestati, tenuto conto che la condotta descritta, pur sanzionabile, non appare particolarmente grave per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Collegio ha valorizzato, in particolare, gli accadimenti descritti nell’ordinanza dell’11 novembre 2025 con cui il G.I.P. del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di convalida dell’obbligo di firma nei confronti del ricorrente. Ha inoltre considerato che il precedente provvedimento di D.A.SPO. risaliva al 2007, essendo quindi decorsi diciotto anni da quel fatto. Tale elemento ha contribuito a far ritenere non proporzionata la scelta di una misura di durata quinquennale.
Sulla base di tali valutazioni, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda di sospensione ai soli fini dell’immediato riesame da parte dell’Amministrazione, limitatamente al profilo relativo alla durata della misura interdittiva. L’accoglimento cautelare è stato quindi circoscritto, lasciando all’Amministrazione il compito di riconsiderare la proporzionalità della sanzione. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 18 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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