Ottemperanza e soccombenza virtuale dell’INPS sugli oneri accessori (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 295 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessata materia del contendere, determinata dall’adempimento intervenuto nel corso del giudizio, non preclude la condanna dell’ente previdenziale alle spese. Trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza dell’adempimento tardivo. L’ente che abbia provveduto al pagamento solo in corso di causa, nonostante le comunicazioni ricevute, è tenuto al rimborso delle competenze legali e delle spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Resta fermo che la legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza può coinvolgere anche soggetti non parti del giudizio di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 302/2012, con cui era stata accolta la domanda di pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati pensionistici a far data dal 22/10/1982 in luogo dell’11/01/1992. La pronuncia non era stata appellata né revocata.
Il ricorrente rappresenta di aver inviato una diffida ai resistenti in data 2/02/2022 e che il Ministero della Difesa, con nota del 10/02/2022, aveva interessato l’INPS sede di Viterbo nel 2012. Sostiene la legittimazione passiva dell’ente previdenziale, potendo essere chiamati in ottemperanza anche soggetti estranei al giudizio di cognizione, e conclude per la fissazione di un termine per l’ottemperanza e la nomina del Commissario ad acta. L’INPS, costituendosi, rappresenta di aver avviato il riesame istruttorio e chiede un rinvio. Il Ministero della Difesa eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che la liquidazione degli oneri accessori rientri nella competenza dell’ente previdenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, alla luce della documentazione prodotta, l’INPS ha provveduto a ottemperare alla sentenza n. 302/2012. Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’esecuzione coattiva e alla nomina del commissario.
Quanto alle spese, la Corte distingue la posizione del Ministero della Difesa da quella dell’ente previdenziale. Nei confronti del Ministero dispone la compensazione, in ragione del ruolo meramente comunicativo dallo stesso assunto.
Nei confronti dell’INPS, invece, il Collegio osserva che il pagamento è intervenuto solo in corso di causa, nonostante le comunicazioni ricevute anche dal Ministero della Difesa. L’adempimento tardivo non è neutro sul piano delle spese.
La Corte applica quindi il principio della soccombenza virtuale: valuta cioè l’esito che il giudizio avrebbe avuto se l’amministrazione avesse adempiuto tempestivamente, e ne trae la conseguenza della condanna dell’ente. L’INPS è pertanto tenuto al pagamento delle competenze legali, quantificate in € 1.500,00 oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, e delle spese vive per € 16,00, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Nulla è disposto per le spese di giudizio.
Il dispositivo dichiara la cessata materia del contendere, compensa le spese con il Ministero della Difesa, condanna l’INPS come sopra quantificato e fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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