Prescrizione decennale dei crediti erariali e interruzione verso i soci (Cass. civ. Sez. V n. 27130 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I crediti erariali per Irpef, addizionali e Irap si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non operando l’estinzione quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. per le prestazioni periodiche: l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è legato ai precedenti. Nelle società di persone, inoltre, la notificazione della cartella alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ. e del principio di cui all’art. 1310 cod. civ., essendo il debito sociale un debito dei soci.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate-Riscossione intimava al contribuente, nella qualità di socio di una società in nome collettivo, il pagamento in via solidale e illimitata dei debiti tributari della società, già portati da una precedente cartella notificata alla compagine sociale nel 2003. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
La società di riscossione proponeva appello principale e l’ente impositore appello incidentale. La commissione tributaria regionale accoglieva il solo appello incidentale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, e rigettava l’appello principale, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. Riteneva, in particolare, che la notifica ai soci fosse intervenuta a nove anni dall’insorgenza del debito e che quella effettuata alla società non fosse fungibile ai fini della notifica ai singoli soci. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 cod. civ. sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte esamina separatamente le due censure.
La prima censura è fondata. Richiamando le Sezioni Unite n. 23397 del 2016, il Collegio ricorda che la definitività della cartella esattoriale non comporta di per sé l’assoggettamento di qualsiasi tributo alla prescrizione decennale. I diversi tributi possono avere termini prescrizionali diversi, se previsti dalla legge, ma sono altrimenti soggetti al termine ordinario decennale, con applicazione delle cause di interruzione. Nel caso dei crediti erariali per Irpef, addizionali e Irap, non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., perché l’obbligazione tributaria conserva carattere autonomo e unitario (così Cass. n. 33213 del 2023 e Cass. n. 24278 del 2020).
La commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi: pur avendo ad oggetto la cartella tributi erariali, come confermato dall’epigrafe della sentenza ove si fa riferimento a Irpef e Irap, ha ritenuto maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, testualmente nove anni dall’insorgenza del debito.
Anche la seconda censura è fondata. La Corte richiama la consolidata interpretazione fondata sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 cod. civ.: nelle società di persone il socio risponde di tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle di fonte legale e quindi quelle tributarie, perché il debito della società è debito dei soci. Ne consegue che l’interruzione della prescrizione determinata dalla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all’art. 1310 cod. civ., ha efficacia anche rispetto ai soci (così Cass. n. 6997 del 2020).
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame e anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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