Prescrizione decennale per il recupero dell’indennità corrisposta dal datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22442 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero di somme indebitamente corrisposte al lavoratore, azionato dal datore di lavoro, integra ripetizione d’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e soggiace alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. La circostanza che la prestazione sia stata eseguita dal datore non giustifica l’applicazione del termine quinquennale dell’art. 2948, n. 5, cod. civ., che riguarda le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto. Non sussiste violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a fondamento delle rispettive pretese sono diverse. L’accertamento del giudice di merito sulla natura dell’atto transattivo e sull’assenza di vizi motivazionali è insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il lavoratore, in esito a una procedura di esodo riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 10 del 1999, aveva ricevuto dal datore l’indennità prevista dall’art. 60 del Regolamento interno dell’ente, rubricata “indennità di anzianità”. L’ente, ritenendo che tale emolumento non fosse dovuto, ne aveva chiesto la restituzione in via giudiziale.

Il lavoratore si era opposto, eccependo tra l’altro la prescrizione quinquennale del credito restitutorio e deducendo che l’indennità trovava titolo negli accordi conciliativi intercorsi in sede di cessazione del rapporto. La causa è giunta alla Corte di cassazione dopo le fasi di merito, con ricorso del lavoratore avverso la decisione sfavorevole.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava, con il primo motivo, l’interpretazione dei verbali di conciliazione operata dal giudice di appello, sostenendo che da essi emergesse il riconoscimento dell’indennità. La Corte ha rigettato la doglianza, ribadendo che l’interpretazione degli atti negoziali costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in legittimità solo per violazione dei criteri ermeneutici legali o per vizi motivazionali.

Nel caso concreto, il giudice distrettuale aveva rilevato che i verbali di conciliazione non contenevano alcun riferimento all’art. 60 del Regolamento e che oggetto dell’atto transattivo erano le condizioni della cessazione del rapporto e i criteri di composizione degli elementi retributivi, non il riconoscimento dell’indennità contestata. Si tratta di valutazione compiuta senza violazione dei criteri esegetici e, come tale, insindacabile.

Quanto al secondo motivo, concernente il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il vizio è configurabile solo quando il fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, non sia stato esaminato: l’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé la censura, se il fatto è stato comunque preso in considerazione.

Sul terzo motivo, vertente sulla prescrizione, la Corte ha confermato la prescrizione decennale. Il recupero dell’emolumento va qualificato come ripetizione d’indebito che presuppone una prestazione positiva ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., e non come azione di inesatto adempimento del datore. Il termine quinquennale dell’art. 2948, n. 5, cod. civ., pur riferibile alle indennità di cessazione a prescindere dalla loro natura, non trova applicazione quando è il datore ad agire, con conseguente insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale.

La Corte ha poi rigettato il quarto e il quinto motivo, confermando l’interpretazione dell’art. 60 del Regolamento nel senso che l’indennità integrava un T.F.R. aggiuntivo, contrario alla disciplina imperativa dell’art. 2120 cod. civ. come modificato dalla legge n. 297 del 1982. Né rilevano, per attribuirle natura diversa, il trattamento fiscale riservatole o il divieto di anticipazione. Infine, il sesto motivo sulla liquidazione delle spese è stato dichiarato infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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