Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso integrale costi e legittimazione intermediario (ABF Collegio di Milano n. 2643 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento estinti anticipatamente, sottoscritti prima del 25 luglio 2021, il cliente ha diritto alla restituzione di tutti i costi non maturati, siano essi recurring o up front, escluse le imposte. Ai costi ricorrenti si applica il criterio di proporzionalità lineare (pro rata temporis), salvo diversa pattuizione; ai costi istantanei si applica il criterio della curva degli interessi. La legittimazione passiva spetta sempre al finanziatore, anche per i costi retrocessi a terzi, come le provvigioni di intermediazione, perché le scelte organizzative dell’intermediario non possono gravare sul cliente. La fonte del credito restitutorio è il pagamento dell’importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell’art. 125-sexies TUB.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in 120 rate, estinto anticipatamente il 31.10.2023 alla scadenza della rata n. 48. Lamentando la mancata restituzione degli oneri economici in proporzione alle rate residue, ha avanzato reclamo all’intermediario e, non ottenendo risposta satisfattiva, ha adito il Collegio chiedendo il rimborso di Euro 1.410,00 secondo il criterio proporzionale ratione temporis.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’applicazione del criterio pro rata per i costi recurring e della curva degli interessi per quelli up front, oltre agli interessi legali dal reclamo, alle spese di assistenza difensiva e al contributo di Euro 20,00. L’intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le spese di intermediazione, sostenendo di averle retrocesse all’agente intervenuto nella stipula, e ha contestato la rimborsabilità dei costi qualificati come up front.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di legittimazione passiva. Richiamando il consolidato orientamento dei collegi territoriali e la propria precedente decisione n. 12467/2023, si afferma che tutti i costi up front, compresi quelli di intermediazione, devono essere restituiti dal finanziatore: le scelte organizzative dell’intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti non possono gravare sul cliente. Nel medesimo senso è citata la decisione del Collegio di Bari n. 6852/2023, secondo cui la circostanza che il prestito sia stato collocato tramite una società di intermediazione non muta la titolarità del rapporto, che permane in capo all’istituto erogante.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021. Richiama l’art. 125-sexies TUB, come riformulato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo il richiamo alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza. A ciò si aggiunge l’art. 27 del D.L. n. 104/2023 (Decreto Omnibus), che conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, ricorrenti o istantanei, escluse le imposte.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up front vale il metodo della riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi. Applicando tali criteri, il risultato è di Euro 930,40, arrotondato a Euro 930,00: importo inferiore a quello richiesto, perché il ricorrente ha calcolato tutte le voci con il pro rata temporis e non ha scomputato gli oneri erariali dalle spese di istruttoria.
Il Collegio respinge la domanda di restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, perché generica e priva di supporto probatorio, e quella di rifusione delle spese di assistenza tecnica. Non è necessaria davanti all’ABF la presenza di un legale, salvo questioni giuridiche complesse che nel caso non ricorrono. Accoglie invece la domanda di interessi legali dal reclamo al saldo e riconosce il rimborso di Euro 20,00 per il contributo versato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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