Esigenze cautelari e misura carceraria per lo spaccio in carcere (Cass. pen. Sez. VI n. 23042 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato deve essere valutato non solo sulla base dei precedenti penali dell’indagato, ma anche in relazione alle modalità del fatto e al contesto in cui è commesso. La commissione di attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario giustifica la custodia cautelare in carcere, perché le misure meno invasive, come gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, fondandosi sul volontario adempimento, non assicurano un’adeguata efficacia preventiva. È congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che, contestando la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, valorizzi il contesto detentivo del reato per escludere l’idoneità di misure alternative.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 12.03.2026, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990, con le aggravanti della continuazione e della recidiva.
Il Tribunale del riesame di L’Aquila, con ordinanza in data 02.04.2026 emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’ordinanza sarebbe nulla perché aveva fondato le esigenze cautelari in modo tautologico sui soli precedenti penali, senza considerare che l’indagato aveva avuto accesso alla misura alternativa prevista dalla legge n. 199 del 2010.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il ricorso. La questione giuridica riguarda l’idoneità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e alla scelta della misura più afflittiva.
La Corte rileva che il Tribunale non si è limitato a richiamare i precedenti penali dell’indagato, cui è contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Ha valorizzato, soprattutto, la circostanza che i reati di spaccio erano stati posti in essere all’interno dell’istituto penitenziario.
Proprio tale contesto sorregge il giudizio di necessità della custodia carceraria: le misure meno invasive, come gli arresti domiciliari anche con il c.d. braccialetto elettronico, si fondano sul volontario adempimento e non possono avere, secondo la Corte, adeguata efficacia preventiva rispetto a chi commette il reato in un ambiente già caratterizzato dalla restrizione della libertà.
La Corte esamina anche il riferimento alla legge n. 199 del 2010. L’accesso alla misura alternativa è avvenuto prima che i fatti oggetto del procedimento fossero resi noti; tale dato, quindi, non consente una valutazione diversa da quella compiuta dal Tribunale del riesame.
La motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta congrua e immune da censure sotto il profilo logico e giuridico. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, unitamente agli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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