Inammissibile l’appello pensionistico che contesta valutazioni medico-legali di fatto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 113 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti l’appello è proponibile, ai sensi dell’art. 170, primo comma, del c.g.c., per soli motivi di diritto. Le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni sono espressamente qualificate dalla legge come questioni di fatto. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione meramente apparente. Ne consegue che è inammissibile l’appello che, pur formalmente denunciando la violazione della disciplina sostanziale, tenda in realtà a ottenere una rivalutazione dei presupposti fattuali accertati in primo grado.

Il Fatto

Una ex dipendente di una struttura sanitaria, con qualifica di collaboratore professionale sanitario, aveva domandato il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con condanna dell’ente previdenziale all’erogazione delle prestazioni economiche.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso. Le patologie accertate, pur gravi, non erano state ritenute tali da determinare l’inabilità assoluta e permanente alla data di cessazione dal servizio, residuando una parziale capacità lavorativa: conclusione confermata dalla consulenza tecnica d’ufficio e dalla sua integrazione. La lavoratrice ha proposto appello, deducendo violazione della norma sostanziale, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, e chiedendo in subordine il rinnovo della consulenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione è stata chiamata a scrutinare, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del c.g.c., l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’ente previdenziale, secondo cui l’atto di appello conteneva censure relative a valutazioni medico-legali, dunque di mero fatto, in violazione dell’art. 170, primo comma, del c.g.c.

La censura è stata ritenuta fondata. La norma richiamata, nei giudizi pensionistici, circoscrive l’appello ai soli motivi di diritto e definisce espressamente questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.

La controversia verteva essenzialmente sull’accertamento, in capo all’appellante, di uno stato di infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presupposto della prestazione invocata. La questione, ha osservato la Corte, non involge aspetti di diritto, come sostenuto dall’appellante, ma unicamente questioni di fatto.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni riunite n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000, che ha distinto i motivi di diritto da quelli di fatto: i primi investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo, e comprendono i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo; il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Le questioni medico-legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono quindi essere dedotte esclusivamente in tali limiti, come ribadito dalla successiva giurisprudenza di appello.

Nel caso concreto non sono stati riscontrati vizi di omessa o apparente motivazione. Il giudice di prime cure, a fronte di accertamenti sanitari ante causam contrastanti, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio e una successiva integrazione, entrambe affidate a organi pubblici, concordanti sull’assenza del requisito. A tali risultanze il giudice si è adeguato con motivazione diffusa, congrua e scevra da vizi logici e giuridici. La circostanza che l’appellante abbia depositato una nuova perizia di parte successiva alla sentenza e abbia chiesto in subordine il rinnovo della consulenza conferma che l’appello era finalizzato a rivalutare i presupposti fattuali della fattispecie. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del c.g.c., e nessun provvedimento sulle spese di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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