Semilibertà: motivazione rafforzata sul reinserimento territoriale (Cass. pen. Sez. I n. 33897 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, l’ammissione alla semilibertà ai sensi dell’art. 50, quarto comma, ord. pen. richiede due distinte indagini: l’una concernente i risultati del trattamento individualizzato, l’altra l’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società. Il giudizio di reinserimento deve essere tanto più prudente e cauto quanto più elevata sia l’originaria pericolosità del soggetto, desunta dal numero, dalla gravità e dalle modalità dei reati, dal tempo già trascorso in carcere e da quello ancora da espiare. Il tribunale di sorveglianza deve rendere conto nella motivazione dei progressi compiuti e confrontarsi in termini effettivi e concreti con i pareri degli organi investigativi sulla permanenza di legami criminali nel territorio di esecuzione della misura.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 24 aprile 2026, ha accolto l’istanza del condannato ammettendolo a espiare la pena residua in regime di semilibertà e respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente censura la conclusione raggiunta in ordine all’affidamento in prova e l’errata applicazione dell’art. 50 ord. pen. e dell’art. 101 d.P.R. n. 230/2000, rilevando che il provvedimento rinvia genericamente a un futuro programma di trattamento senza chiarire come garantire la compatibilità tra modalità esecutive ed esigenze di prevenzione del rischio di contatti con ambienti criminali.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ritiene fondato il ricorso. Il quarto comma dell’art. 50 ord. pen. subordina l’ammissione al regime di semilibertà ai progressi compiuti nel corso del trattamento e all’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, esige due distinte indagini: l’una sui risultati del trattamento individualizzato, l’altra sulla sussistenza delle condizioni di reinserimento, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.
L’ammissione può essere deliberata anche in difetto di un previo accesso a misure extramurarie meno impegnative, ma impone al giudice una valutazione complessiva della personalità del condannato, con obbligo di rendere conto nella motivazione dei progressi compiuti. Il giudizio deve essere tanto più prudente e cauto quanto più elevata sia l’originaria pericolosità, desunta dal numero, dalla gravità e dalle modalità dei reati, nonché dal tempo trascorso in carcere e da quello ancora da espiare.
Nel caso concreto il Tribunale non ha dato adeguato conto di essersi conformato a tali principi. Pur considerando interamente espiata la pena relativa al reato ostativo, il giudice della sorveglianza non ha valutato che la misura dovrà essere eseguita nello stesso territorio in cui è stata commessa l’estorsione, dove risulta tuttora operativo un sodalizio criminale con cui il condannato ha avuto evidenti rapporti di contiguità. Né il Tribunale ha considerato in termini effettivi e concreti i pareri della DDA e della DNA, dai quali emerge lo stabile inserimento del condannato nel contesto operativo del gruppo criminale.
Sotto altro profilo, la valutazione del percorso intramurario non si confronta con le specifiche condotte tenute durante la detenzione, avendo il condannato partecipato a disordini e sommosse, con due sanzioni disciplinari, e avendo tenuto un’osservazione della personalità discontinua per mancanza di risposta all’offerta trattamentale. La motivazione appare inoltre manifestamente illogica rispetto alla ritenuta assenza di un serio processo di revisione critica, elemento valorizzato dal magistrato di sorveglianza e posto a fondamento del diniego dell’affidamento in prova.
Le violazioni e i vizi evidenziati impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il Tribunale di sorveglianza di Firenze, attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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