Pericolo di fuga cautelare desumibile dalla condotta predatoria professionale (Cass. pen. Sez. V n. 39920 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47/2015, oltre che concreto deve essere attuale. Tale requisito non impone l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o fatti ad esso prodromici: è sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e a specifici elementi vicini nel tempo, un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare. L’apprezzamento del pericolo di fuga, se formulato su un coacervo di tali elementi e sorretto da adeguata e logica motivazione, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a una indagata la misura degli arresti domiciliari per il reato di furto con strappo. Il Tribunale ha riqualificato il fatto come furto pluriaggravato e ha confermato la misura, ravvisando i gravi indizi, il pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sostenendo l’insussistenza del pericolo di fuga, dedotto su mere congetture, e rilevando che la polizia giudiziaria l’aveva immediatamente rintracciata e convocata. La mancanza di tale pericolo avrebbe dovuto condurre all’annullamento del provvedimento anche per l’omessa assunzione dell’interrogatorio preventivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale della configurabilità del pericolo di fuga e del relativo sindacato in sede di legittimità. Richiamando Sez. V n. 825 del 1991 e Sez. VI n. 48103 del 2018, il Collegio ribadisce che tale pericolo non presuppone necessariamente condotte materiali di allontanamento, essendo sufficiente un giudizio prognostico verificabile ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto.
Il sindacato della Cassazione non verte sull’an del pericolo, che resta apprezzamento di merito, ma sulla adeguatezza, logicità e correttezza giuridica della motivazione. Il Collegio verifica quindi se l’ordinanza impugnata e quella genetica consentano di comprendere le ragioni della valutazione.
Quanto al caso concreto, il Tribunale del riesame ha valorizzato la condotta professionale e predatoria della ricorrente e della complice, entrambe di nazionalità straniera, che operano in zone d’Italia diverse da quelle di residenza, in modo da far perdere le proprie tracce dopo i reati e sottrarsi alla cattura. Da tale abitudine, finalizzata all’esito delle azioni criminose e all’evitamento delle responsabilità, i giudici di merito hanno desunto il pericolo di fuga.
La motivazione risulta esente da contraddizioni e vizi di manifesta illogicità, così che il ricorso è infondato. Una volta ritenuto sussistente il pericolo di fuga, resta assorbita ogni questione relativa all’omessa assunzione dell’interrogatorio preventivo. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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