Il rinvio per relationem del GIP non esclude la valutazione cautelare autonoma (Cass. pen. Sez. 1 n. 5376 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è assolta quando l’ordinanza, pur redatta con la tecnica del cosiddetto copia-incolla o con rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero, contenga un giudizio critico del giudice sulle ragioni dell’applicazione della misura. Il requisito dell’autonoma valutazione non richiede il rispetto di schemi rigidi, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune per giustificare la decisione.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in relazione ai delitti di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento cautelare era stato emesso all’esito della convalida del fermo, disposta dal GIP di altro Tribunale, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell’Autorità giudiziaria di Cagliari. Il Tribunale del riesame di Cagliari rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, che ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omessa autonoma valutazione degli indizi da parte del GIP, la carenza di gravità indiziaria in ordine ai reati associativi e al reato-fine, nonché l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, affrontando preliminarmente la doglianza relativa alla omessa autonoma valutazione da parte del GIP. Sul punto, gli ermellini hanno richiamato il consolidato principio secondo cui il requisito di cui all’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura, mentre gli elementi fattuali possono essere trascritti come indicati nella richiesta del pubblico ministero. La Corte ha precisato che non esistono schemi rigidi e che il requisito deve ritenersi soddisfatto quando l’ordinanza, ancorché redatta con la tecnica del copia-incolla, accolga la richiesta solo per talune imputazioni o solo per alcuni indagati, essendo il parziale diniego indice di una valutazione critica e non meramente adesiva.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la nullità dell’ordinanza genetica, rilevando come il GIP avesse operato un rinvio per relationem agli elementi oggettivi delle indagini, dando conto nella parte finale del provvedimento delle ragioni della misura. La mancata risposta esplicita del Tribunale del riesame alla doglianza difensiva non è stata ritenuta sintomatica di un vizio, poiché il tenore del provvedimento impugnato rimandava implicitamente a una valutazione di sufficiente analisi operata dal giudice di prime cure.
Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha giudicato le censure difensive non idonee a scalfire un quadro probatorio fondato su una pluralità di conversazioni intercettate, che denotavano l’uso di un linguaggio convenzionale e la conoscenza di persone e luoghi. L’interpretazione degli episodi indizianti, come quello della lite del 5 febbraio 2023 o della conversazione del 14 settembre 2024, non è stata ritenuta sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni di merito logicamente motivate. Ciò ha condotto a ritenere dimostrata una partecipazione organica e non occasionale del ricorrente al sodalizio criminale.
In ordine alle esigenze cautelari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a una rivalutazione di elementi di contorno sulla personalità dell’indagato. La Corte ha evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato, basata sulla presunzione di pericolosità per il delitto di partecipazione a un’associazione mafiosa, fosse esaustiva, anche alla luce della recente e continuativa attività associativa, tale da dimostrare la permanenza del vincolo e l’attualità delle esigenze. Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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