La competenza del giudice di rinvio vincola salvo nuovi fatti (Cass. pen. Sez. 4 n. 6806 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza del giudice di rinvio, individuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, è vincolante e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. Il principio dell’irretrattabilità del foro commissorio rende incontestabile la competenza del giudice designato, salvo che emergano i “nuovi fatti” indicati dall’art. 25 cod. proc. pen., che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Fuori dal giudizio di rinvio, la vigenza del principio è assicurata dall’art. 25 cod. proc. pen., che sancisce il carattere vincolante delle decisioni sulla competenza della Corte di Cassazione nel corso del processo. Il ricorso che deduce la violazione di tali regole è inammissibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, ritenendo applicabile la retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 2 cod. pen. a seguito dell’abrogazione delle disposizioni incriminatrici operata dalla legge n. 127/2022.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, aveva annullato tale pronuncia, rilevando l’efficacia sospesa dell’abrogazione fino al 31/12/2023, con conseguente perdurante applicabilità della norma incriminatrice ai fatti commessi fino a tale data. La Corte d’appello di Bari, quale giudice di rinvio, aveva quindi riformato la sentenza assolutoria, condannando l’imputato. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, lamentando che il giudice di rinvio avesse trattato il giudizio senza rimettere gli atti al Tribunale di Trani, ritenuto competente.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che il giudice competente per il giudizio di rinvio era stato individuato dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento e che non erano intervenuti elementi di novità capaci di modificare tale statuizione.

La Corte ha richiamato l’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., il quale declina il principio secondo cui nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 25 cod. proc. pen. Tale eccezione opera solo qualora emergano nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica, da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

La Corte ha evidenziato come il principio dell’irretrattabilità del foro commissorio, già affermato da Sez. 1, n. 37918 del 2024 e da Sez. 3, n. 8354 del 2014, renda incontestabile la competenza del giudice cui sia stato affidato l’ulteriore corso del giudizio. Nel caso di specie, non risultavano né evincibili né dedotti i nuovi fatti richiesti dalla legge per superare il vincolo.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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