Ambiti agricoli strategici e multifunzionalità dello spazio rurale (TAR Lombardia n. 2804 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come ambito agricolo di interesse strategico non presuppone l’attuale esercizio di un’attività agricola di particolare rilevanza. Rilevano, invece, il carattere multifunzionale dello spazio rurale e il ruolo di presidio ecologico del territorio, che la DGR n. 8/8059 del 19 settembre 2008 riconnette alle aree agricole anche in rapporto alla loro collocazione nel sistema paesistico e ambientale. La presenza di infrastrutture viarie e di insediamenti produttivi ai margini del fondo non esclude di per sé la continuità territoriale con il comparto agricolo circostante, quando l’area si ponga come anello di congiunzione con ambiti di tutela paesaggistica. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, infine, il rigetto delle osservazioni dei privati non esige una motivazione dettagliata, essendo sufficiente che siano state esaminate e disattese in modo serio e ragionevole rispetto agli interessi generali posti a base del piano.

Il Fatto

La vicenda riguarda un terreno ubicato in un Comune della provincia, censito al catasto terreni, di superficie pari a circa 13.200 mq. Una società proprietaria e una seconda società promissaria acquirente impugnano il Piano Territoriale Metropolitano approvato dalla Città Metropolitana, nella parte in cui ha incluso l’area fra gli ambiti agricoli di interesse strategico.

Le ricorrenti deducono, con un unico motivo, che il fondo sarebbe privo delle caratteristiche necessarie per quella classificazione. La Città Metropolitana eccepisce in rito l’inammissibilità del gravame per omessa impugnativa delle delibere comunali che avevano definito gli ambiti come agricoli strategici e, nel merito, chiede la reiezione. Il Comune e la Regione, evocati in giudizio, non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso infondato e può quindi prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità. Nel procedimento di adozione del piano, le ricorrenti avevano presentato un’osservazione chiedendo lo stralcio dell’area dalla classificazione. L’Amministrazione l’ha respinta confermando la destinazione, in ragione delle caratteristiche del fondo e della sua continuità con l’ampio comparto agricolo adiacente.

Le ricorrenti contestano il travisamento dei fatti: sostengono che sul terreno non si svolga attività agricola rilevante, che esso sia separato dagli altri fondi da due strade e circondato da edifici commerciali e produttivi, e producono una perizia di parte che lo colloca nella classe di valore agricolo moderato. Richiamano i criteri di individuazione dettati dalla DGR n. 8/8059 del 19 settembre 2008.

La doglianza non è condivisa. Il terreno è classificato dal piano anche come ambito di rilevanza paesistica e fascia di rilevanza paesistico fluviale, ed è confinante con un ganglio primario della Rete Ecologica Metropolitana, con un corridoio ecologico regionale e con un principale corridoio fluviale. L’Amministrazione ha documentato di aver deciso la destinazione solo dopo un’approfondita analisi, dalla quale emerge una caratterizzazione agricola alta della quasi totalità dell’area.

Il Collegio valorizza il carattere multifunzionale dello spazio rurale affermato dalla DGR, che richiama il ruolo dell’agricoltura quale presidio ecologico e fattore di equilibrio ambientale. Proprio tale carattere rende irrilevante l’assenza attuale di esercizio agricolo. Parimenti irrilevanti sono le infrastrutture viarie e la vicinanza di insediamenti, trattandosi di area posta al confine con un parco regionale e prossima al fiume, parte di un ampio sistema territoriale con funzione di anello di congiunzione con le aree protette.

Quanto alla perizia di parte, l’Amministrazione ha chiarito che nella classe di valore moderato sono compresi suoli con limitazioni colturali sui quali l’attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. Non vi è dunque travisamento, con conseguente reiezione dell’istanza di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.

Sul dedotto deficit motivazionale, infine, il Collegio osserva che le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede motivazione dettagliata. È sufficiente che siano state esaminate e ritenute in modo serio e ragionevole in contrasto con gli interessi generali del piano, come è avvenuto nel caso di specie. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate tra le parti in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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