Carta del docente: l’ottemperanza non richiede la formula esecutiva (TAR Abruzzo n. 10 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere proposto senza che sul titolo giudiziale sia stata apposta la formula esecutiva, atteso che l’art. 115, comma 3, c.p.a. la esclude espressamente, con la conseguenza che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza, senza necessità di alcuna spedizione in forma esecutiva. L’amministrazione non può, inoltre, giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di un altro organo del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve comunque trasmettere gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti una sentenza, la n. 355/2023, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati. Nonostante il giudicato favorevole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione alla decisione.
La ricorrente ha quindi adito il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con ricorso per ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere all’accredito del beneficio, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Sul punto, il Tribunale ha confermato il proprio orientamento, pur a fronte di pronunce di diverso avviso, secondo cui la norma, calibrata sul processo civile, si applica al giudizio di ottemperanza solo con i necessari adattamenti.
La decisione richiama la circostanza che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo”, il quale, tuttavia, solo ai fini dell’esecuzione civile deve essere spedito in forma esecutiva. Al contrario, l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come già affermato dal medesimo TAR Pescara nella sentenza n. 186 del 2023.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, ove non abbia la competenza, è tenuto a trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione del provvedimento finale.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l’amministrazione ad accreditare le somme spettanti sulla carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge, e nominando sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, o funzionario delegato, per il caso di perdurante inerzia. Non sussistendo i presupposti per la condanna alle penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.