Nesso causale da uranio impoverito: prova contraria a carico dell’Amministrazione (TAR Campania n. 3886 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del servizio prestato in particolari contesti operativi, la legge pone a suo favore una presunzione relativa di sussistenza del nesso di causalità con la causa di servizio. Tale presunzione è superabile solo se l’Amministrazione fornisce la prova contraria, consistente nella specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia. Non è sufficiente invocare l’assenza di studi scientifici o riferimenti bibliografici astratti. Il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione sul punto integrano eccesso di potere e comportano l’annullamento del diniego. La violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., ricorre solo quando il nuovo atto si ponga in aperto contrasto con il precetto della sentenza o ne persegua il risultato sostanziale già ritenuto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato aiutante dell’Esercito Italiano, impiegato in diverse missioni all’estero nei territori balcanici e presso poligoni di tiro, agisce per l’ottemperanza della sentenza della Sezione VII del TAR Campania n. 5255/2022, che aveva annullato il decreto con cui l’infermità era stata giudicata non dipendente da causa di servizio. In via subordinata impugna il nuovo decreto ministeriale, notificato il 28.10.2022, e il parere del Comitato di Verifica, che hanno confermato il diniego del beneficio dell’equo indennizzo.
Il ricorrente deduce la violazione e l’elusione del giudicato, contestando il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, per non avere l’Amministrazione valutato specificamente l’esposizione a fattori di rischio connessi alle missioni e all’attività nei poligoni. I Ministeri resistenti eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, assumendo di avere correttamente riesercitato il potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente la censura di nullità per violazione o elusione del giudicato. Secondo consolidato orientamento, tale vizio ricorre solo quando l’Amministrazione adotti un atto in aperto contrasto con il contenuto precettivo della sentenza o persegua, con determinazione solo formalmente diversa, il risultato sostanziale già ritenuto illegittimo. Nella specie, dopo l’annullamento, l’Amministrazione ha riattivato il procedimento acquisendo un nuovo parere e adottando una nuova determinazione: gli eventuali vizi del nuovo provvedimento attengono alla sua legittimità e integrano, se del caso, ipotesi di annullabilità, non di nullità.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il Collegio richiama i recenti arresti dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15): l’art. 603 c.m. e gli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010 hanno rimodulato gli oneri probatori. Il militare deve dimostrare di avere svolto il servizio tra quelli tipizzati in particolari condizioni ambientali o operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed espressiva di quel rischio.
L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, che si sostanzia nella specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa. Per superare la presunzione relativa non può basarsi sulla sola assenza di studi scientifici che dimostrino la correlazione causale. L’autorità militare non può limitarsi a invocare il fattore causale ignoto, ma deve provare il fattore causale fortuito. In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. lav., n. 35324 del 31.12.2024).
Nel caso concreto, pur a fronte della allegazione e dimostrazione dell’esposizione a fattori nocivi, il parere impugnato non evidenzia il compiuto esame delle specifiche circostanze rappresentate, concernenti le missioni nei territori balcanici e l’impiego nei poligoni. L’Amministrazione ha escluso la rilevanza eziologica mediante affermazioni generali e riferimenti bibliografici astratti, senza individuare una genesi alternativa extra-lavorativa. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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