Prescrizioni ANAS e occupazione d’urgenza: fase esecutiva e discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 6251 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall’ente gestore della strada statale, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica, non integrano condizioni di legittimità dell’atto approvativo né presupposti indefettibili del successivo decreto di occupazione d’urgenza. Esse assumono natura meramente integrativa o esecutiva e operano nella fase realizzativa dell’intervento, senza incidere sulla validità della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001. Le scelte tecnico-progettuali concernenti la conformazione della viabilità di raccordo e il dimensionamento delle nuove infrastrutture costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’errore sui presupposti di fatto e del travisamento. La prospettazione di una soluzione progettuale diversa, ritenuta più satisfattiva dell’interesse privato, non integra vizio di legittimità.

Il Fatto

Due proprietari di immobili e terreni siti in un Comune del Lazio, uno dei quali titolare di un’attività di ristorazione, impugnavano davanti al TAR Lazio il decreto con cui la società concessionaria aveva disposto l’occupazione anticipata d’urgenza dei beni, ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, nell’ambito dei lavori di potenziamento di una linea ferroviaria ex concessa.

I ricorrenti lamentavano la carenza di motivazione sull’urgenza, l’anticipata adozione del decreto rispetto al termine assegnato per le osservazioni e i vizi della progettazione esecutiva, con particolare riguardo alla sicurezza dell’intersezione con la strada statale e alla nuova viabilità di raccordo. Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Gli interessati proponevano appello, cui resisteva la società appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra le prescrizioni impartite dall’ente gestore della strada statale e la legittimità della procedura espropriativa. Gli appellanti sostenevano che il parere favorevole fosse subordinato al rispetto di prescrizioni, tra cui la preventiva stipula di una convenzione, qualificate come condizioni preliminari all’attuazione dell’opera e, dunque, dell’urgenza stessa. La tesi non è accolta: le prescrizioni attengono alle modalità concrete di esecuzione dell’intervento — disciplina degli accessi, regolazione della viabilità interferente, gestione futura delle opere — e non incidono sulla validità degli atti conclusivi del procedimento approvativo.

Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui l’approvazione del progetto esecutivo, recando la dichiarazione di pubblica utilità implicita, definisce in via definitiva gli elementi essenziali dell’opera; le prescrizioni delle amministrazioni partecipanti al procedimento restano meramente integrative o esecutive, salvo che comportino modificazioni sostanziali. La stessa formulazione della prescrizione sulla convenzione, estesa alle fasi preliminari, attuative e successive alla realizzazione, conferma che l’adempimento non condiziona l’efficacia dell’approvazione. Rileva, inoltre, che le prescrizioni erano già state anticipate in un precedente parere e puntualmente controdedotte nella progettazione, e che dalla interlocuzione istituzionale successiva era emersa la praticabilità di procedere alla presa in possesso delle aree nelle more del perfezionamento degli accordi.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma la natura tecnico-discrezionale delle scelte progettuali sulla viabilità di raccordo. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della correttezza dell’iter valutativo, della completezza dell’istruttoria e dell’assenza di errori tecnici macroscopici, senza poter sostituire la soluzione prescelta dall’Amministrazione con altra ritenuta preferibile. Le censure degli appellanti, incentrate sul dimensionamento della carreggiata e sulla qualificazione urbanistica della strada, si risolvono in una diversa prospettazione progettuale.

Determinante è il rilievo che la soluzione contestata è stata condivisa dall’ente preposto alla tutela della sicurezza della circolazione, il quale ha ritenuto preferibile la concentrazione degli accessi in un’unica immissione. L’istruttoria risulta completa e la motivazione congrua. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e integrale compensazione delle spese del grado per la parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

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