Trasferimento d’autorità del dipendente per incompatibilità ambientale (TAR Campania n. 21 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità disposto per ragioni di incompatibilità ambientale nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria costituisce ordine connesso alle esigenze organizzative del servizio e non misura disciplinare. Esso è sottratto all’applicazione della disciplina generale sul procedimento, con la conseguenza che può essere adottato senza la previa comunicazione di avvio. Non richiede motivazione dettagliata, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni di servizio o di opportunità, e non è condizionato all’accertamento di responsabilità penali o disciplinari. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto al travisamento dei fatti, alla manifesta illogicità o irragionevolezza, nonché alla effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e alla proporzionalità del rimedio.

Il Fatto

Il ricorrente, Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, impugnava l’ordine con cui il Provveditorato Regionale della Campania aveva disposto, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, il suo trasferimento temporaneo presso altra casa di reclusione “per motivi di opportunità”. Il provvedimento richiamava una nota del Direttore dell’istituto di provenienza.

L’interessato censurava il difetto di avviso di avvio del procedimento, la carenza di motivazione, l’atipicità della misura e la sua sproporzione. Il Ministero della Giustizia si costituiva, qualificando l’atto come ordine rientrante nel potere organizzativo e gerarchico, e deduceva l’incompatibilità ambientale determinata da condotte di favore verso detenuti. Con motivi aggiunti il ricorrente ribadiva l’incompetenza del Provveditorato e la natura disciplinare della misura. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato la accoglieva ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la natura giuridica del provvedimento, da cui discende il regime sostanziale e procedimentale applicabile. L’atto è anteriore all’avvio del procedimento disciplinare e, negli atti richiamati, emergono riferimenti alla popolazione detenuta, alla sicurezza interna e al personale in servizio: elementi che evocano il tema dell’ambiente dell’istituto di detenzione, connotato da esigenze di ordine e sicurezza.

Da ciò il Tribunale ricava che la funzione perseguita non è sanzionatorio-disciplinare, ma di elisione del turbamento ingenerato nell’ambiente di servizio. Trasferimento d’ufficio e procedimento disciplinare hanno presupposti e finalità distinti e possono coesistere. I “motivi di opportunità” risultano giustificati e logici, nell’interesse dello stesso ricorrente a non restare nella sede dei fatti e in quello dell’amministrazione a preservare la continuità dei servizi.

Qualificato l’atto come trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: tali provvedimenti sono ordini rispetto ai quali l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede ha rilevanza di mero fatto. Essi sono sottratti alla normativa sul procedimento, ove strettamente connessi alle esigenze organizzative, e possono essere adottati senza avviso di avvio, secondo il precedente del Cons. Stato Sez. IV n. 1732 dell’11.03.2020.

Il sindacato giurisdizionale si esercita entro i limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza, identificati nella effettiva sussistenza dell’incompatibilità e nella proporzionalità del rimedio, come indicato da Cons. Stato Sez. II n. 3493 del 23.04.2025. Il trasferimento per incompatibilità ambientale è misura preventiva che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza e mira a neutralizzare anche il solo rischio di pregiudizio all’immagine delle istituzioni, tutelato dall’art. 97, comma 2, Cost.

Nel caso concreto la messa in pericolo del bene tutelato è ancorata a una valutazione attendibile e coerente. Non sussiste il dedotto deficit di motivazione, non essendo l’atto bisognoso di particolare motivazione. Infondate sono le censure di difetto di tipicità e di proporzionalità, stante la diversità di presupposti tra sospensione e trasferimento, e inconferenti quelle relative al procedimento disciplinare. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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