Prescrizioni paesaggistiche non motivate: annullato il parere della Soprintendenza (TAR Campania n. 108 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni con cui l’autorità preposta alla tutela paesaggistica conforma il progetto costituiscono espressione del potere di graduazione del giudizio e non richiedono la previa verifica dell’impossibilità di ogni ipotesi intermedia. Esse devono però fondarsi su un apprezzamento comparativo tra i contenuti del vincolo e le circostanze di fatto dell’intervento, con descrizione dell’edificio, del contesto e del rapporto tra essi. La motivazione che si limiti a evocare i valori estetici tradizionali o la vocazione agricola dell’area, senza raffronto con le opere limitrofe e senza indicare i caratteri tipologici ritenuti dissonanti, è carente e rende illegittime le prescrizioni. Il divieto di integrazione postuma impedisce di sanare il difetto con la relazione depositata in giudizio. L’illegittimità si propaga all’autorizzazione paesaggistica comunale che le abbia recepite.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un lotto edificabile nel Comune di Centola, intendeva realizzare un fabbricato per civile abitazione su tre piani fuori terra. La locale Soprintendenza esprimeva parere favorevole, ma lo corredava di numerose prescrizioni vincolanti: eliminazione del piano seminterrato, soppressione della scala a chiocciola e del parapetto, divieto di pannelli fotovoltaici, scelta dei materiali e degli infissi. Tali prescrizioni venivano recepite nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.
Il ricorrente impugnava il parere e l’autorizzazione limitatamente alle prescrizioni. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e ordinava alla Soprintendenza di riesaminare l’istanza alla luce delle censure. All’esito del riesame l’amministrazione riconfermava l’impianto, riducendo solo in parte la prescrizione sul seminterrato. Di qui i motivi aggiunti, che riproponevano i vizi originari e ne introducevano di propri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso introduttivo in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente al parere originario, superato dal nuovo provvedimento adottato in sede di riesame. Ha poi respinto le censure sul preteso giudicato cautelare: il remand restituisce alla pubblica amministrazione l’intero potere decisionale, senza pregiudicarne l’esito. Quanto ai termini, l’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 risulta rispettato, dovendosi guardare alla data di adozione del parere e non a quella del deposito; la scadenza giudiziale ha funzione sollecitatoria e non perentoria.
Infondata è pure la censura sull’individuazione del vincolo. L’area risulta comunque sottoposta a tutela paesaggistica, sicché l’erronea ricognizione dei titoli non inficia di per sé la valutazione condotta. Parimenti respinta è la doglianza sull’incompetenza della Soprintendenza: l’esame paesistico consente di imporre prescrizioni limitative e mitigative, ed è anzi doveroso graduare il giudizio prima di pervenire a un esito negativo.
Il cuore della decisione è il difetto di motivazione. Il giudizio paesaggistico esige un apprezzamento comparativo, condotto su rilievi puntuali, che descriva l’edificio, il contesto e il rapporto tra essi. Il parere impugnato non regge a questo modello: alcune prescrizioni — infissi, scala a chiocciola, parapetto, pannelli fotovoltaici — sono imposte in modo apodittico. Per le altre, l’amministrazione evoca la vocazione agricola del lotto, contraddetta dalla stessa relazione successiva, che la descrive prossima al centro urbano.
Difetta inoltre ogni raffronto con i fabbricati limitrofi e non sono esternate le ragioni della dissonanza dei caratteri tipologici inibiti. Quanto al seminterrato, la riduzione è giustificata solo dalla mancata prova della necessità strutturale. La relazione depositata in giudizio non sana il vizio, perché la motivazione postuma è inammissibile. L’accoglimento assorbe la censura sull’omessa comunicazione di avvio e travolge, per illegittimità derivata, l’autorizzazione comunale nella parte in cui recepisce le prescrizioni.
Nota della Redazione
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