Incompatibilità tra direttore generale e presidente di commissione ex art 77 (TAR Abruzzo n. 273 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La causa di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 opera solo nei confronti del commissario che abbia materialmente e sostanzialmente predisposto la lex specialis, non di chi si sia limitato ad approvare o sottoscrivere l’altrui opera. L’apporto meramente formale del direttore generale, che si autnomini presidente della commissione giudicatrice, non inficia la procedura. Il sorteggio non costituisce l’unica modalità di nomina dei commissari, ove il regolamento della stazione appaltante ammetta in via alternativa la rotazione. La dedotta incompetenza tecnica dei commissari e del RUP è irrilevante se non si allega in concreto il diverso esito che una composizione differente avrebbe prodotto. Il sviamento di potere non si configura come autonoma censura quando le illegittimità presupposte sono escluse.

Il Fatto

Un’agenzia regionale per la committenza indice una gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi di vigilanza armata, guardiania e trasporto valori, suddivisa in lotti. Per il lotto oggetto di causa presentano offerta sei operatori. La commissione giudicatrice, nominata con determinazione del direttore generale, vede lo stesso direttore generale in qualità di presidente.

All’esito delle valutazioni, la graduatoria definitiva colloca il raggruppamento ricorrente al quinto posto, mentre l’aggiudicazione va a un altro operatore. Il raggruppamento impugna la determina di aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo violazione dell’art. 77 d.lgs. n. 50/2016 sotto plurimi profili, oltre a vizi di motivazione e sviamento di potere, e chiedendo l’annullamento con rinnovazione della procedura e l’ostensione dei documenti non ancora consegnati.

La Motivazione della Corte

Il collegio supera le eccezioni processuali per l’infondatezza nel merito del ricorso. Preliminarmente dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso, integralmente soddisfatta in corso di causa.

Sui primi due motivi, il Tribunale ricostruisce la ratio dell’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016: evitare che chi ha formato le regole della gara sia poi chiamato ad applicarle. L’incompatibilità riguarda solo chi abbia materialmente e sostanzialmente predisposto la lex specialis, non chi abbia dato un apporto meramente formale. Nel caso concreto, la stesura degli atti è stata affidata a una società di consulenza incaricata dalla stazione appaltante, mentre il coinvolgimento del direttore generale si è risolto in una presa d’atto formale. I motivi sono quindi infondati.

Sul terzo motivo, relativo all’asserita violazione dell’obbligo di sorteggio previsto dal regolamento interno, il collegio rileva che la gara è finalizzata alla stipula di accordi quadro aperti e ricade nella disciplina speciale. Richiamando i propri precedenti, ritiene che il regolamento non imponga affatto il sorteggio, prevedendo in via alternativa la rotazione, parimenti idonea a garantire trasparenza e competenza.

Quanto alla dedotta incompetenza tecnica dei commissari, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la parte deve specificare quali caratteristiche renderebbero l’attività tanto peculiare da esigere competenze differenti. La ricorrente si limita a contestare i punteggi senza indicare ragioni concrete. I servizi di vigilanza, inoltre, costituiscono un servizio basico per il quale non occorrono competenze specialistiche.

La sostituzione del RUP risulta motivata dalla redistribuzione degli incarichi e dalla cessazione del comando; l’eventuale incompetenza rileva solo se incide sull’esito della procedura. La censura sulla verifica di anomalia attiene al lotto 2 ed è inammissibile nel giudizio sul lotto 1. Assorbite le illegittimità presupposte, cade anche lo sviamento di potere. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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