Incarichi dirigenziali e mobilità tra enti spettano al giudice ordinario (TAR Marche n. 723 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità tra pubbliche amministrazioni integra una mera cessione del contratto di lavoro già in essere e non una nuova assunzione: le relative controversie spettano al giudice ordinario, non venendo in rilievo l’esercizio di potestà autoritativa. Parimenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali, allorché la selezione abbia natura idoneativa e non concorsuale. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la censura della scelta dell’amministrazione di indire una procedura concorsuale o altra procedura di assunzione senza previo espletamento della mobilità. Il riparto va determinato avuto riguardo al petitum sostanziale e all’interesse effettivamente azionato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente regionale, aveva partecipato alla procedura di interpello indetta per il conferimento di un incarico di direzione di posizione di funzione, poi attribuito a un altro funzionario. Dopo aver agito per l’accesso ai verbali di valutazione dei curricula, ha impugnato il verbale del Comitato di direzione e le deliberazioni di Giunta che avevano disposto il conferimento, le proroghe e i successivi incarichi, dolendosi della mancata valutazione comparativa e sostenendo la nullità del rapporto di impiego del controinteressato, assunto — a suo dire — senza previo concorso e per effetto di una procedura di mobilità seguita da riqualificazione.
La Regione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, osservando che il petitum sostanziale investiva il trasferimento del dipendente e la titolarità del rapporto di lavoro. Una precedente sentenza del TAR, parzialmente riformata in appello, aveva già definito con il giudicato le domande sull’accesso e sul ritardo.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione di giurisdizione, ritenendola fondata per tutte le domande non coperte dal giudicato. Ha rilevato che l’interesse effettivo del ricorrente è l’accertamento della nullità del trasferimento del funzionario dall’ente fieristico regionale al ruolo della Giunta, nonché della nullità del successivo conferimento dell’incarico dirigenziale, degli atti mai impugnati e delle proroghe.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti costituisce cessione del contratto già in essere, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto al momento della lesione dei diritti. Ha citato sul punto Cass. SS.UU. ordinanza n. 16452 del 30 luglio 2020, che richiama Cass. S.U. n. 32624/2018 e n. 33213/2018, nonché Cons. Stato, sez. III, n. 7615 del 2024. Ha poi precisato che la giurisdizione amministrativa permane quando si censuri la scelta di indire una procedura concorsuale o altra procedura di assunzione senza previa mobilità, perché tale scelta afferisce alla discrezionalità e alla posizione di interesse legittimo.
Quanto agli incarichi dirigenziali, il Collegio ha osservato che la cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro quando il conferimento consegua a procedure non concorsuali ma di tipo idoneativo, in cui l’interpello risponde a una scelta non autoritativa e non si fonda su bando, valutazione comparativa e graduatoria di merito. Ha richiamato in tal senso Cass. SS.UU. n. 21272 del 2025, Cons. Stato, sez. II, n. 4809 del 2025 e Cons. Stato, sez. V, n. 5356 del 2024.
Applicando tali principi, il Tribunale ha escluso che il ricorrente intendesse contestare la scelta di trasferire il personale mediante mobilità: la domanda mirava piuttosto a sostenere la carenza dei requisiti per ricoprire l’incarico. Ha inoltre escluso che ricorresse una procedura concorsuale, trattandosi di selezione idoneativa riconducibile alla gestione del rapporto di lavoro. Ha infine respinto la tesi della natura privata dell’ente fieristico regionale, ricordando che l’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 52/1995 gli attribuiva personalità giuridica di diritto pubblico e che il comma 14 della stessa norma prevedeva il trasferimento del personale nel ruolo unico regionale in caso di scioglimento.
I ricorsi e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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