Prescrizioni paesaggistiche non possono rinviare sine die l’iter della SCIA (TAR Umbria n. 262 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui agli artt. 7 e ss. del d.P.R. n. 31 del 2017, l’Amministrazione può subordinare il parere favorevole alla prescrizione di un adeguamento del camouflage dell’infrastruttura di radiocomunicazione, e tale prescrizione non è contraddittoria rispetto a una precedente autorizzazione rilasciata sullo stesso bene, poiché il tempo trascorso e l’evoluzione tecnologica giustificano l’attualizzazione della tutela. La valutazione di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto l’infrastruttura come risultante dall’intervento proposto e non eccede l’oggetto della domanda. È invece illegittima la prescrizione che, rinviando a una “strategia da concordare” con “scelte all’avanguardia”, subordini l’efficacia del parere a una fase procedimentale interlocutoria priva di tempi certi: tale aggravio non è compatibile né con il d.P.R. n. 31 del 2017 né con la procedura semplificata dell’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la verifica di rispondenza alle prescrizioni appartiene alla successiva fase di vigilanza e repressione degli abusi.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti di comunicazione elettronica ha presentato al Comune una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’adeguamento alla tecnologia 5G di una stazione radio base esistente, di proprietà di altra società, corredata da domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. L’intervento consisteva nella sostituzione di tre antenne, nell’installazione di ulteriori tre, nel riposizionamento di quattro parabole e nell’installazione degli apparati nello shelter esistente, senza modifica sostanziale dell’involucro esterno, già assentito con precedente autorizzazione paesaggistica.

La Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio ha espresso parere favorevole. La Soprintendenza, con parere prot. n. 20269 del 23 settembre 2025, ha riconosciuto la ricorrenza dell’ipotesi di autorizzazione semplificata e la non alterazione sostanziale dello stato dei luoghi, esprimendo parere favorevole con tre prescrizioni: adeguamento della strategia di camouflage, preventiva concertazione della stessa e comunicazione dell’inizio lavori. Il Comune, con atto del 24 settembre 2025, ha sospeso il procedimento fino alla ricezione della documentazione integrativa. La società ha impugnato i due atti, deducendo l’illegittimità delle prescrizioni per genericità e per la loro attitudine a rinviare sine die la definizione dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e le sovrapponibili censure dell’interveniente, ritenendoli solo in parte fondati. Il primo profilo attiene alla possibilità stessa per la Soprintendenza di apporre prescrizioni in assenza di alterazione dell’involucro esterno e di novità rispetto alle pregresse autorizzazioni.

La tesi è stata respinta. La sopravvenienza che giustifica l’attualizzazione della tutela risiede nell’evoluzione tecnologica intervenuta nel lasso temporale trascorso dalla precedente autorizzazione, che consente di migliorare le strategie di camouflage. Non vi è quindi contraddittorietà nell’agire amministrativo, poiché è proprio il tempo trascorso a fondare l’introduzione di nuove prescrizioni.

Il Collegio ha escluso anche il difetto di intellegibilità e precisione: il parere indica con chiarezza l’obiettivo qualitativo, un mascheramento con caratteristiche aggiornate, meno lineare e affusolato, con contorni discontinui. La valutazione non ha ecceduto l’oggetto della domanda, poiché l’esame non poteva che riguardare l’infrastruttura come risultante dall’intervento proposto. Irrilevante è risultata la proprietà dell’impianto in capo a terzi, avendo la ricorrente speso la propria legittimazione a intervenire sullo stesso; l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, individua quali soggetti legittimati i proprietari, possessori o detentori e, in via estensiva, chi abbia la disponibilità materiale del bene. È stata esclusa la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, non configurandosi i provvedimenti gravati come atti di secondo grado.

Le censure sono state invece accolte nel profilo relativo alle ulteriori modalità operative imposte. Subordinare l’esecuzione dell’intervento a una fase procedimentale interlocutoria priva di tempi certi costituisce un aggravio procedimentale incompatibile con il d.P.R. n. 31 del 2017 e con la procedura semplificata dell’art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003. La verifica della rispondenza di quanto realizzato alle prescrizioni appartiene, infatti, alla successiva fase di vigilanza ed eventuale repressione degli abusi.

Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con annullamento dell’atto di sospensione comunale e del parere della Soprintendenza limitatamente alla parte in cui prevede che la strategia più efficace debba essere concordata preventivamente con scelte all’avanguardia. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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