Esclusione per omessa indicazione dei costi della manodopera e soccorso istruttorio illegittimo (TAR Umbria n. 264 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione separata, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e dei costi aziendali per la sicurezza impone l’esclusione dalla gara, ai sensi degli artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio. L’eccezione a tale regola opera solo quando la legge di gara o i modelli predisposti dalla stazione appaltante rendano materialmente impossibile l’adempimento. Se le clausole di gara richiamano l’obbligo di indicazione separata ma non quantificano i costi della manodopera né forniscono le informazioni sul personale da riassorbire, la lex specialis è lacunosa e contraddittoria, con violazione della par condicio e conseguente annullamento della procedura.

Il Fatto

La società di gestione aeroportuale indice una procedura aperta per l’affidamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale, con realizzazione di un nuovo piazzale, per la durata di sette anni. Presentano offerta due concorrenti: il gestore uscente e un secondo operatore economico. All’apertura delle offerte economiche emerge che il concorrente poi aggiudicatario non ha indicato né i costi della manodopera né quelli della sicurezza. La commissione sospende la seduta, acquisisce un parere legale e attiva il soccorso istruttorio, consentendo l’integrazione. Segue l’aggiudicazione in favore di quel concorrente.

Il gestore uscente impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo in via principale il proprio diritto all’aggiudicazione, in via subordinata l’annullamento dell’intera procedura e il risarcimento del danno. Si costituiscono la stazione appaltante e la controinteressata, che propone ricorso incidentale avverso la lex specialis. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso principale sul primo motivo e, di conseguenza, esamina e accoglie il ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della normativa applicabile. La stazione appaltante sostiene la non applicabilità del codice dei contratti, trattandosi di subconcessione di servizi sotto soglia europea. La tesi è respinta: la stessa amministrazione si è vincolata, con la determina a contrarre e con l’avviso-disciplinare, al rispetto del d.lgs. n. 36 del 2023, richiamando in particolare gli artt. 41 e 108. Opera quindi il principio dell’autovincolo, che obbliga la stazione appaltante al rispetto delle regole che essa stessa ha posto a presidio della gara.

Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’art. 16 dell’avviso-disciplinare imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione della stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali per la sicurezza. È pacifico che l’offerta dell’aggiudicataria, presentata nel termine di decadenza, ne era priva. Il codice dei contratti richiede l’indicazione separata di tali voci e sanziona con l’esclusione la relativa omissione, senza possibilità di soccorso istruttorio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza europea e nazionale sul punto. La sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-309/18, ha confermato la compatibilità con il diritto europeo dell’esclusione automatica per mancata indicazione separata dei costi, salvo che le disposizioni di gara non consentano agli offerenti di indicare tali costi. Le Sezioni Unite n. 7 e n. 8 del 2020 hanno precisato che l’eccezione all’esclusione opera solo quando la documentazione di gara generi confusione o renda materialmente impossibile l’adempimento.

Nel caso concreto, però, il modello allegato alla legge di gara, pur privo di un campo dedicato, non impediva l’indicazione separata: la dichiarazione poteva essere resa nella sezione dei documenti dell’offerta economica, come aveva fatto la stessa ricorrente. Manca dunque la materiale impossibilità che sola giustificherebbe il soccorso istruttorio. Il primo motivo è pertanto fondato e l’aggiudicataria doveva essere esclusa.

Dall’accoglimento del ricorso principale discende l’esame del ricorso incidentale. Il Collegio respinge le eccezioni di tardività: le clausole contestate non avevano carattere immediatamente escludente, poiché il concorrente ha potuto formulare l’offerta ed è risultato aggiudicatario. Nel merito, la lex specialis è lacunosa e contraddittoria: richiama l’obbligo di indicare i costi della manodopera non ribassabili, ma non contiene alcuna quantificazione degli stessi né i dati sul personale da riassorbire, informazioni rimaste nella sola disponibilità del gestore uscente. È così violata la par condicio. Ne segue l’annullamento della procedura. La domanda risarcitoria è respinta, essendo astrattamente possibile il conseguimento del bene della vita in esito alla riedizione della gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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