Rigetto del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per incapienza reddituale: legittimo il diniego, irrilevanti le produzioni documentali tardive (TAR Lombardia n. 1016 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, la legittimità del provvedimento di diniego va valutata con riferimento al momento della sua emanazione, con la conseguenza che le produzioni documentali successive all’adozione del provvedimento non possono renderlo illegittimo ex post. La documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro, non trasmessa all’Amministrazione nel corso del procedimento, non può essere considerata dal giudice ai fini della verifica della legittimità del diniego. La semplice presentazione di un’istanza non è idonea a far sorgere un legittimo affidamento sull’esito favorevole del procedimento, soprattutto quando l’Amministrazione abbia compiuto tempestivamente i controlli sui requisiti e abbia emanato il preavviso di rigetto prima della scadenza del termine di legge.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale attiva dal 2024 presentava alla Prefettura di Mantova nove istanze per l’assunzione di lavoratori extracomunitari nell’ambito del cd. Decreto Flussi. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dopo un preavviso di diniego del 23 gennaio 2026, respingeva la richiesta riferita a un cittadino pakistano con provvedimento del 19 marzo 2026, ritenendo la capacità reddituale del datore di lavoro insufficiente all’assunzione: dagli accertamenti svolti con la Guardia di Finanza risultava un volume d’affari di euro 3.243,00 contro acquisti per euro 60.202,00, con reddito negativo, mentre l’asseverazione prodotta dal professionista era ritenuta inattendibile in quanto non supportata da alcuna documentazione fiscale. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo di svolgere attività di commercio internazionale con imprese estere per le quali non era possibile la fatturazione elettronica e producendo in giudizio fatture cartacee e estratti conto bancari a dimostrazione dei ricavi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure sollevate dal ricorrente. Quanto al primo motivo, concernente la capacità economica dell’impresa, il Collegio ha rilevato che le fatture cartacee prodotte in giudizio non erano state inviate alla Prefettura nel corso del procedimento, nemmeno dopo il preavviso di rigetto, e quindi non potevano essere prese in considerazione dall’Amministrazione. In applicazione del principio per cui la legittimità del provvedimento va valutata con riferimento al tempo della sua emanazione, le produzioni documentali successive non possono rendere illegittimo un provvedimento che al momento dell’adozione non lo era, secondo la giurisprudenza costante della Sezione.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. n. 127/2015, il ricorrente, in quanto soggetto residente nel territorio dello Stato, era tenuto a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti nel territorio, ma la Guardia di Finanza aveva accertato che non risultavano trasmissioni periodiche di corrispettivi per l’annualità 2025. La prospettazione del ricorrente è apparsa quindi di dubbia attendibilità, tanto da indurre il Tribunale a disporre la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Entrate per la verifica della posizione fiscale dell’impresa.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la lesione del legittimo affidamento, osservando che la semplice presentazione di un’istanza non è sufficiente a far sorgere un affidamento tutelabile sull’esito favorevole. Nel caso di specie, a differenza di quanto accade quando l’Amministrazione rilascia il nulla osta decorso il termine di sessanta giorni per poi revocarlo dopo i controlli, la Prefettura ha compiuto immediatamente le verifiche, emanando prima il preavviso di rigetto e poi il provvedimento di diniego: il nulla osta non è mai stato emesso, sicché alcun affidamento poteva essersi consolidato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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