P.i.p. decaduto, aree non “zone bianche” e vincolo procedurale (Cons. Stato n. 6395 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia del piano per gli insediamenti produttivi non comporta che le aree in esso perimetrate acquistino il regime di zona bianca. Il vincolo procedurale derivante dall’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G., che subordina l’edificazione nella zona D4 alla previa formazione di un P.i.p., permane anche dopo la scadenza del termine di attuazione. Rientra pertanto nei poteri del Comune completare le opere di urbanizzazione già avviate mediante l’adozione di un nuovo P.i.p., il quale, ove riproponga le pregresse previsioni con marginali adattamenti, esplica effetti prevalentemente conformativi e non richiede la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. La disciplina dell’art. 27 della legge n. 865/1971 opera soltanto per i lotti di trasformazione, non per le aree già acquisite al patrimonio comunale o destinate alla preesistenza.
Il Fatto
Il Comune di Scafati ha approvato nel 1998 il piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate, comprensivo di lotti di trasformazione e di aree preesistenti. Dell’attuazione è stata incaricata una società, che nel 2008 ha espropriato i terreni occorrenti; tra questi l’area di una società, immessa in possesso solo per una porzione ridotta. Nel 2011 è scaduto il termine di efficacia del piano, non pienamente attuato. Il Comune, per completare le urbanizzazioni finanziate con fondi europei, ha riapprovato nel 2020 un nuovo P.i.p., riproponendo le pregresse previsioni per le aree già espropriate e per la preesistenza.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, deducendo la decadenza del vincolo espropriativo e la necessità di un nuovo procedimento ablatorio. Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando l’area come zona bianca. Il Comune ha proposto appello, lamentando il travisamento dei fatti e l’erroneo inquadramento del nuovo piano come strumento espropriativo anziché conformativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla irricevibilità dell’appello per tardività rispetto ai termini dimidiati dell’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., la Sezione osserva che la deroga è di stretta interpretazione e va riferita ai soli giudizi in cui vengano in rilievo effetti ablatori attuali. Poiché i terreni di causa sono stati acquisiti al patrimonio comunale con il decreto di esproprio del 2008 e la retrocessione è stata negata, il nuovo piano non è idoneo a produrre alcun effetto ablatorio su tali aree. Trova quindi applicazione il termine ordinario di sei mesi e l’appello è tempestivo.
Priva di pregio è anche l’eccezione di violazione del divieto dei nova ex art. 104 c.p.a.: il Comune si è limitato a censurare il travisamento dei fatti e l’erroneo inquadramento giuridico del piano, restando nel perimetro del thema decidendum.
Nel merito il motivo è fondato. La Sezione richiama le sentenze n. 10971/2023 e n. 10972/2023, che hanno escluso l’acquisizione del regime di zona bianca in caso di perdita di efficacia del P.i.p. La condizione posta dall’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G. integra un vincolo procedurale che, cessato il piano, impone di completare le opere di urbanizzazione secondo gli indici di zona, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 1150/1942.
Dalla relazione tecnica emerge che il nuovo piano ripropone le pregresse previsioni con marginali adattamenti. Esso esplica perciò effetti prevalentemente conformativi, disciplinando l’uso delle aree già in proprietà comunale e delle aree produttive e artigianali preesistenti, attuabili dai privati mediante titoli edilizi. Le previsioni dell’art. 9 delle N.T.A. e dell’art. 27 della legge n. 865/1971 riguardano solo i lotti di trasformazione, già in parte esauriti. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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