Ottemperanza al giudicato per indennità sostitutiva di ferie (TAR Lazio n. 12171 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario si introduce dinanzi al giudice amministrativo quando l’Amministrazione risulti inadempiente all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato che abbia accertato un diritto del privato. In tale giudizio, l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., con la conseguenza che l’inerzia e la mancata dimostrazione di sopravvenienze ostative giustificano l’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza può disporre la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, mentre la condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. postula un ritardo significativo dell’Amministrazione tale da denotare un atteggiamento ostativo, non ravvisabile nella mera inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente già in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di euro 2.215,18 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, pubblicata il 30 settembre 2025, era passata in giudicato.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, sicché la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che venisse ordinato al Ministero di adempiere e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta e fossero applicate le penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la pretesa della ricorrente. Il Collegio ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, nonché l’art. 64 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato, né aveva evidenziato sopravvenienze o circostanze ostative.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin da subito un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna alle penalità di mora, ritenendo che il ritardo dell’Amministrazione non fosse tale da denotare una volontà di non adempiere, requisito necessario per l’applicazione dell’astreinte. Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha liquidate in favore della ricorrente nella misura di euro 900, oltre accessori, tenendo conto della parziale soccombenza reciproca e richiamando i parametri previsti per le esecuzioni mobiliari.
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Nota della Redazione
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