Il concordato preventivo non preclude l’accertamento giudiziale del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 23075 del 12.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 184 l. fall., determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, in ragione dell’efficacia remissorio-liberatoria che caratterizza la procedura concorsuale, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti stessi. La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del proprio credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa. L’esito di tale giudizio, con la quantificazione dell’importo dovuto, costituisce la base su cui deve operarsi la falcidia concordataria, anche qualora risulti inferiore a quella presa a riferimento per il pagamento in sede concordataria.
Il Fatto
Una società, debitrice principale, e i suoi fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, successivamente cessionaria del credito. Nelle more del giudizio di appello, la società debitrice veniva ammessa al concordato preventivo, poi omologato, nell’ambito del quale il credito veniva inserito e pagato nella misura della falcidia concordataria pari al 10%.
La corte d’appello, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava tutti gli appellanti — debitore principale e fideiussori — al pagamento della somma accertata dal consulente tecnico d’ufficio, decurtata dell’importo già corrisposto in sede concordataria. La società debitrice ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’effetto vincolante dell’art. 184 l. fall. e l’omesso esame della distinta posizione dei fideiussori rispetto al debitore principale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti infondati. Preliminarmente, ha ricordato che nella procedura di concordato preventivo non è contemplato, a differenza del fallimento, un giudizio di accertamento dei crediti nei confronti del debitore. L’art. 176, comma 1, l. fall. prevede soltanto una ricognizione della platea dei creditori ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, il cui accertamento trova sede naturale nella cognizione ordinaria.
La sentenza di omologazione del concordato determina, ex art. 184 l. fall., esclusivamente un vincolo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non forma giudicato sull’esistenza, entità e rango degli stessi, presupponendo un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo e delibativo. Ha inoltre precisato che l’art. 168, comma 1, l. fall. preclude, sino all’esecutività del decreto di omologazione, soltanto le azioni esecutive e cautelari, non anche quelle di accertamento e di condanna.
La Corte ha quindi affermato che il giudizio di cognizione ordinaria deve proseguire a prescindere dallo svolgimento della procedura concordataria, potendo l’esito della stessa evolvere in risoluzione o annullamento del concordato ai sensi dell’art. 186 l. fall. La pronuncia di condanna deve indicare esattamente titolo e prestazione cui il debitore è tenuto, definendo la controversia secondo le regole ordinarie, in ragione della reciproca autonomia dei due procedimenti e del differimento della fase realizzativa del credito.
Solo dopo l’accertamento definitivo dell’entità del credito e la stabilizzazione dell’effetto esdebitatorio, la pronuncia di condanna incontra un limite conformativo ex lege in forza dell’art. 184 l. fall., che regola la ripartizione concordataria ed è invocabile in sede di opposizione all’esecuzione. La Corte ha infine escluso l’inammissibilità del ricorso per abuso del diritto e del processo, rigettando l’eccezione del controricorrente.
Nota della Redazione
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