Mancata traduzione sentenza all’alloglotta: no prova ignoranza lingua (Cass. pen. Sez. I n. 22144 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero o apolide, ma richiede l’ulteriore presupposto, in capo a quest’ultimo, dell’accertata ignoranza della lingua italiana. Nel giudizio di cognizione tale accertamento costituisce il presupposto dell’obbligo di traduzione della sentenza all’alloglotta; la sua assenza impedisce di configurare la nullità derivante dall’omessa traduzione e di dedurla in sede di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione valuta con giudizio di fatto, non illogico, se gli elementi addotti dimostrino l’ignoranza dell’idioma italiano al momento della pronuncia della sentenza.
Il Fatto
Il condannato ha proposto istanza al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, con cui gli erano stati inflitti 18 anni di reclusione e una multa per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
A fondamento dell’istanza la difesa aveva dedotto che quella sentenza non era mai stata tradotta in lingua spagnola. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza rilevando che non vi era prova della mancata conoscenza della lingua italiana al momento della pronuncia e che, in ogni caso, la mancata traduzione integra una nullità a regime intermedio, non deducibile in sede esecutiva. Il condannato ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto all’assistenza dell’interprete richiede l’accertata ignoranza della lingua italiana, non bastando il mero status di straniero. Richiama sul punto Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, che ha ritenuto congruamente accertata in sede di merito la dimestichezza dell’imputato con l’idioma italiano.
Quanto al primo argomento del ricorso, la Corte osserva che l’assistenza di un interprete nell’udienza camerale del 28 gennaio 2026 non costituisce prova dell’ignoranza della lingua italiana alla data del 25 marzo 1998, in cui fu emessa la sentenza impugnata. Il giudice dell’esecuzione ha tratto questa conclusione in modo non illogico, e il vizio di motivazione non è ravvisabile.
Analogamente infondato è il secondo argomento. L’interrogatorio reso per rogatoria davanti all’autorità giudiziaria colombiana si svolse in lingua spagnola nel rispetto della lex loci, che disciplina la redazione degli atti giudiziari richiesti per rogatoria internazionale. L’uso di quella lingua in tale adempimento non prova, nel processo italiano, l’ignoranza dell’idioma da parte dell’imputato.
Il rigetto degli argomenti relativi all’inesistenza dell’obbligo di traduzione, per mancata prova dell’ignoranza linguistica, comporta l’assorbimento delle censure sulla deducibilità in executivis della nullità del giudizio di cognizione. Il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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