Sequestro probatorio dello smartphone: il riesame non può supplire al P.M. silente (Cass. pen. Sez. VI n. 26268 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio adottato dal Pubblico ministero, e così il decreto di convalida, devono essere sorretti, a pena di nullità, da motivazione che, pur concisa, dia conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Se il Pubblico ministero omette di indicare le ragioni che giustificano in concreto la misura e persiste nell’inerzia anche nel contraddittorio del riesame, il giudice di quest’ultimo non può integrare d’ufficio le finalità del vincolo con un’opera di supplenza delle scelte discrezionali spettanti all’organo dell’accusa. La Corte di cassazione deve allora pronunciare annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. Per il sequestro di dati informatici il decreto deve illustrare le ragioni dell’estensione omnicomprensiva o, in alternativa, le informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale e i tempi della selezione, ma non è tenuto a prefissare il termine esatto di durata del vincolo.
Il Fatto
Un indagato per detenzione di stupefacenti a scopo di cessione e di armi clandestine è stato raggiunto dal sequestro probatorio del proprio smartphone, convalidato dal Pubblico ministero con proprio decreto. Avverso il decreto di convalida ha proposto richiesta di riesame, deducendo plurime carenze di motivazione, ma il Tribunale di Ragusa ha respinto l’impugnazione con ordinanza del 30.04.2026.
Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: assenza di motivazione sulle esigenze probatorie e sulla qualificazione del dispositivo come corpo dei reati; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, per non avere il Pubblico ministero indicato i contenuti da ricercare e le necessità probatorie.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara fondato il secondo motivo, che assorbe il primo, richiamando principi costantemente affermati dalla Corte. In via generale, anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro e il decreto di convalida devono essere motivati, a pena di nullità, con indicazione specifica della finalità perseguita, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018 e n. 5876 del 2004.
Il punto decisivo riguarda i poteri del Tribunale del riesame. Se il Pubblico ministero non indica le ragioni della misura e resta inerte anche nel contraddittorio, il giudice non è legittimato a indicare di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro. Una simile integrazione del titolo cautelare costituirebbe un’arbitraria supplenza delle scelte discrezionali pretermesse dall’organo dell’accusa, titolare del potere di condurre le indagini e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale. Ne consegue l’annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti, come già affermato dalle Sezioni Unite e da Sez. VI n. 33849 del 2025.
Con specifico riguardo ai dati informatici, il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo oppure le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi della selezione, con restituzione della copia dei dati non rilevanti (Sez. VI n. 17677 del 2025; n. 17312 del 2024). Non è però necessario indicare già nel decreto il termine esatto della durata del vincolo, potendo il titolare contestare l’eccessiva durata con richiesta di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 543 del 2025, dep. 2026).
Erra infine il Tribunale là dove fa carico all’indagato di dedurre specificamente il pregiudizio per i propri dati sensibili: l’interesse a ricorrere sussiste anche quando il bene sia stato restituito previa estrazione della copia forense, essendo lo smartphone destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. VI n. 40677 del 2025; Sez. II n. 34324 del 2025; Sez. VI n. 26372 del 2025).
Venuto meno il titolo del vincolo, la Corte dispone la restituzione all’avente diritto del dispositivo e dei contenuti eventualmente già estratti, con i supporti della copia informatica, se non sottoposti a sequestro per altri titoli.
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Nota della Redazione
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