Pena accessoria illegale e concordato in appello, annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 20652 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata con la sentenza di condanna cessa di trovare il proprio presupposto quando, all’esito del concordato in appello, la pena principale sia rideterminata in misura inferiore alla soglia dei tre anni di reclusione fissata dall’art. 29, primo comma, cod. pen. Il giudice di appello che accoglie l’accordo delle parti sui motivi, con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare la pena accessoria divenuta illegale, pur quando la sua eliminazione non abbia formato oggetto dell’accordo. L’illegale applicazione della pena accessoria è deducibile con ricorso per cassazione e la Corte, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., può eliminarla direttamente senza rinvio, non investendo tale statuizione una componente del negozio processuale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, applicava all’imputato la pena concordemente richiesta dalle parti, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 629, 56-629 e 612-bis cod. pen. e le statuizioni civili. Il primo giudice, infliggendo una condanna per complessivi tre anni e otto mesi di reclusione, aveva disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per la conferma della pena accessoria nonostante la rideterminazione della pena principale al di sotto dei limiti normativi. La trattazione avveniva con il rito scritto di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato. La Corte ricostruisce il presupposto applicativo della pena accessoria: ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen., l’interdizione dai pubblici uffici consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Il nuovo trattamento sanzionatorio, rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inferiore a tale limite.

Il Collegio richiama la giurisprudenza formatasi sulla previgente disciplina di cui all’art. 599 cod. proc. pen.: in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, il giudice di appello era tenuto a sostituire la pena accessoria divenuta non più proporzionata alla pena principale in concreto inflitta. Vengono citate Sez. 5, n. 11940 del 2020, Sez. 3, n. 39261 del 2004 e Sez. 2, n. 35445 del 2007. In difetto di tale adeguamento, la pena accessoria deve considerarsi illegale, in quanto non irrogabile in ragione della pena principale inflitta all’esito del giudizio di appello.

La Corte ritiene che tale principio sia riproponibile nell’attuale assetto normativo, in assenza di argomenti sistematici di segno contrario. La riduzione della pena principale sotto la soglia dei tre anni comporta il venir meno del presupposto applicativo della pena accessoria, indipendentemente dalla sua legittimità al momento della prima applicazione. Sono richiamate Sez. 3, n. 41411 del 2025 e Sez. 6, n. 21060 del 2024.

Quanto agli effetti dell’annullamento, la Corte precisa che esso non travolge il negozio processuale né l’intera sentenza. L’eliminazione di una pena accessoria non oggetto di accordo non investe una componente del concordato, secondo il principio già affermato da Sez. 5, n. 19400 del 2021, in continuità con Sez. Un. n. 21368 del 2019 in tema di misure di sicurezza, esteso alle pene accessorie.

L’eliminazione della pena accessoria illegale è quindi disposta direttamente dalla Corte, senza necessità di rinvio, in forza dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, che viene eliminata.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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