Somministrazione a termine in frode alla legge rilevabile nonostante la decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6898 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 si applica anche ai contratti di somministrazione di lavoro a termine, compresa l’ipotesi di nullità per difetto di forma scritta del contratto commerciale di somministrazione. Tuttavia, la decadenza dall’impugnativa dei singoli contratti non preclude l’accertamento incidentale della somministrazione in frode alla legge. La vicenda contrattuale, pur non più fonte di azione diretta verso l’utilizzatore, rileva come antecedente storico di una sequenza di rapporti, che il giudice può valutare per verificare se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa abbia superato il limite della temporaneità. Tale verifica risponde all’esigenza di impedire l’elusione degli obiettivi della direttiva 2008/104/CE e non richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva lavorato, per oltre sette anni e in continuità, presso due società di trasporto, in forza di plurimi contratti di somministrazione a termine intercorsi con una agenzia interinale. Convenute le utilizzatrici, il lavoratore chiese accertarsi la somministrazione irregolare e fraudolenta, la nullità dei contratti a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza, essendo l’impugnativa stragiudiziale intervenuta oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto. La Corte d’appello rigettò sia l’appello principale del lavoratore sia quelli incidentali delle società. Il lavoratore ricorse per cassazione con due motivi; le controricorrenti resistettero e chiesero un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte. Quanto al primo motivo, il Collegio conferma l’orientamento secondo cui la decadenza dell’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 opera in tutti i casi di impugnativa dei contratti di somministrazione a termine, anche quando sia dedotta la nullità per difetto di forma scritta. Il richiamo del lavoratore al diverso indirizzo sull’interposizione si rivela inconferente, perché riguarda fattispecie, come l’appalto irregolare, prive di un atto o di un fatto tipizzato da impugnare. Nel caso in esame, invece, esiste la scadenza del contratto a termine.

Sul secondo motivo la Corte muta esito. Il ricorrente non si era limitato a contestare la nullità formale dei contratti commerciali, ma aveva prospettato che l’intera somministrazione fosse in frode alla legge per violazione del requisito della temporaneità: durata ininterrotta, centinaia di contratti e proroghe, chiamata al lavoro operata da personale riconducibile agli utilizzatori. Le controricorrenti eccepivano l’inammissibilità del motivo come nuovo, ma la Corte respinge l’argomento: la decadenza era l’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado e il motivo d’appello mirava proprio ad attingerla.

Il Collegio richiama il proprio indirizzo, sorto con Cass. n. 40652 del 2021 e proseguito con le successive decisioni in tema di reiterazione abusiva delle missioni. Da tali arresti si ricava che il giudicato sulla decadenza non impedisce di valutare la sequenza contrattuale come antecedente storico, per accertare se la durata delle missioni abbia eluso gli obiettivi della direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE.

La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale, poiché la materia è già stata oggetto di approfondito esame da parte della giurisprudenza di legittimità e non sono sopravvenute pronunce europee rilevanti. Rigetta quindi il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perché verifichi se la reiterazione delle missioni integri un abuso dell’istituto, nonostante la decadenza maturata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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