PREU, prova contraria solo documentale nel gioco illegale (Cass. civ. Sez. V n. 32046 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, la determinazione in via presuntiva della base imponibile prevista dall’art. 1, comma 646, lett. a), legge n. 190/2014 integra una presunzione iuris tantum, superabile dal contribuente mediante prova documentale contraria. A tale prova è funzionale la moltiplicazione dell’imponibile forfetario per il numero effettivo dei giorni di operatività comprovata, ai sensi dell’art. 1, comma 647, legge n. 190/2014. La novellata ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, ad opera dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 come modificato dalla legge n. 130/2022, non deroga a tale norma di settore, che resta ancorata al solo mezzo documentale. Ne consegue che la mancata ammissione di una prova testimoniale non è idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie poste a fondamento della ripresa.

Il Fatto

Una società esercente un’attività di gioco, insieme ai propri legali rappresentanti in proprio, impugnava un avviso di accertamento emesso per il 2018 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Ufficio, a seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva ripreso il PREU determinando induttivamente la base imponibile, oltre interessi e sanzioni, in relazione a un apparecchio da intrattenimento rinvenuto dotato di scheda non conforme e non collegato alla rete telematica statale.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado confermava la decisione. I contribuenti ricorrevano in cassazione, lamentando l’esclusione del valore probatorio della dichiarazione scritta di un terzo e l’omessa ammissione della relativa prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, ritenendolo logicamente preliminare e inammissibile. Ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione o di un elemento istruttorio. La mancata ammissione di una prova è censurabile solo se idonea a dimostrare, con giudizio di certezza, circostanze capaci di invalidare le altre risultanze.

Il punto centrale attiene alla prova contraria. L’art. 1, comma 647, legge n. 190/2014 consente di superare l’imponibile forfetario giornaliero solo in caso di prova documentale contraria, moltiplicando la base per i giorni di operatività comprovata. La Corte verifica quindi se l’abolizione del divieto di prova testimoniale, introdotta dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 come novellato dalla legge n. 130/2022, abbia inciso su questa disciplina.

La risposta è negativa. La novella, pur di portata generale, va letta in un’ottica di sistema, raccordandola con i limiti del codice civile e facendo salve le disposizioni speciali di settore. L’art. 1, comma 647, quale norma speciale, non è superato dalla disposizione successiva: il rigore probatorio richiesto dal Legislatore resta ancorato al solo documento.

Quanto al primo motivo, il ricorso tende in realtà a una rivalutazione di questioni di merito. Il giudice di appello aveva escluso la valenza della dichiarazione del terzo con un accertamento in fatto non sindacabile, rilevandone la genericità e il difetto di requisiti formali. La doglianza sull’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento attribuendo alla prova un valore diverso, non quando si deduce il mero cattivo esercizio di tale potere.

Il ricorso è dunque rigettato. La Corte condanna i ricorrenti alle spese e applica l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., liquidando gli importi in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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