Non imponibilità IVA nei porti solo per servizi alle navi d’alto mare (Cass. civ. Sez. V n. 26256 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, per come autenticamente interpretato dall’art. 3, comma 13, del d.l. n. 90 del 1990, trova applicazione unicamente ai servizi forniti, direttamente o indirettamente, in favore di navi adibite alla navigazione d’alto mare e svolgimenti il trasporto di passeggeri ovvero attività commerciali, industriali e della pesca, nonché alle navi adibite alla navigazione costiera svolgenti attività di pesca. Ne consegue che le opere di consolidamento di un molo collocato all’interno di un porto possono beneficiare del regime agevolato solo quando il porto sia destinato all’attracco e allo stazionamento di navi con tali caratteristiche. La classificazione amministrativa del porto è irrilevante. Il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria prestata per ottenere la sospensione dell’atto impositivo ha portata generale e prescinde dalla fisionomia della controversia tributaria.

Il Fatto

La società ricorrente aveva eseguito lavori di consolidamento della mantellata a protezione del molo sopraflutto di un porto ligure, emettendo la relativa fattura in regime di non imponibilità IVA. L’Amministrazione finanziaria, ritenendo l’operazione imponibile, notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017.

La società impugnava l’atto e otteneva l’accoglimento in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio, valorizzando la classificazione del porto come porto di prima categoria e il richiamo contenuto nel contratto di appalto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale, dolendosi del mancato rimborso delle spese di garanzia e della compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del vizio di motivazione. Secondo le Sezioni Unite, la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo. Nel caso concreto la ratio decidendi è chiaramente evincibile: il primo motivo è rigettato, poiché il dedotto vizio è in realtà di insufficiente motivazione, non più censurabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso principale è invece fondato. La non imponibilità dei servizi prestati nei porti va letta in chiave unionale, alla luce dell’art. 148 della direttiva IVA e del corrispondente art. 15 della sesta direttiva. La Corte richiama la giurisprudenza della CGUE: la pronuncia Elmeka del 2006, che limita l’esenzione alle navi adibite alla navigazione d’alto mare; la pronuncia A Oy del 2017, che esige un nesso funzionale tra i servizi e le navi; la pronuncia Grup Servicii Petroliere SA del 2019, che qualifica le esenzioni come nozioni autonome del diritto dell’Unione.

Da tali coordinate la Corte enuncia il principio secondo cui i servizi prestati nei porti sono non imponibili solo se riferiti, anche indirettamente, a navi d’alto mare o alla pesca. Ne deriva l’irrilevanza della classificazione amministrativa del porto come turistico o di prima categoria. Il giudice di rinvio dovrà accertare in fatto se i lavori fossero funzionali all’attracco e allo stazionamento di navi con le caratteristiche richieste.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte accoglie il primo motivo: il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria ha portata generale e prescinde dalla fisionomia della controversia, tanto più se la garanzia era stata imposta dal giudice come condizione della sospensione. Il secondo motivo resta assorbito per la cassazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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