Avvalimento del fatturato specifico richiede indicazione delle risorse (TAR Sicilia n. 515 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fatturato specifico, richiesto dalla stazione appaltante quale requisito di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, non può essere oggetto di avvalimento di mera garanzia. Esso attiene all’idoneità tecnica e organizzativa dell’operatore e non alla sua solidità economica: ne consegue che il relativo contratto di avvalimento ha natura operativa e deve indicare specificamente le risorse umane, materiali e tecniche messe a disposizione dell’ausiliata. La genericità di tale indicazione determina la nullità del contratto, che opera ab origine e priva il concorrente del requisito sin dalla domanda di partecipazione, imponendone l’esclusione e l’annullamento dell’aggiudicazione. In caso di ricorsi reciprocamente escludenti, l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale comporta la caducazione delle ammissioni di entrambi i concorrenti e il venir meno dell’interesse del terzo graduato.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria ha indetto una procedura aperta, di durata quadriennale, per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario integrato, programmato e d’urgenza, nonché di trasporto di emoderivati e campioni biologici. All’esito delle operazioni, è risultato aggiudicatario un consorzio; al secondo posto si è collocato un raggruppamento temporaneo di imprese, al terzo una cooperativa sociale.
Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di ammissione del consorzio, deducendo, tra l’altro, la nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto e la conseguente carenza del requisito del fatturato specifico. Il consorzio ha proposto ricorso incidentale escludente avverso l’ammissione del raggruppamento. La cooperativa terza graduata ha proposto autonomo ricorso avverso la medesima aggiudicazione. I giudizi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente. Richiamando la giurisprudenza eurounitaria e il più recente indirizzo del Cons. Stato, sez. IV, n. 7323 del 15 settembre 2025, il Tribunale ribadisce che gli interessi perseguiti nei ricorsi alla reciproca esclusione sono equivalenti e che l’ordo questionum impone di esaminare per primo il gravame principale.
Nel merito, il ricorso introduttivo è accolto sotto l’assorbente profilo della nullità dei contratti di avvalimento. Il consorzio aggiudicatario aveva dichiarato di avvalersi di plurime imprese ausiliarie per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 6.2. e 6.3. del disciplinare. I contratti si limitavano a richiamare l’esecuzione di servizi analoghi nel triennio, senza indicare le risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata.
Il Tribunale respinge la tesi difensiva dell’avvalimento di garanzia. Il fatturato specifico, qualificato dallo stesso disciplinare come requisito di capacità tecnica e professionale, non attiene alla solidità economica dell’impresa ma alla sua idoneità tecnica e organizzativa, desumibile da precedenti esperienze. Richiamando l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e la Cons. Stato, sez. V, n. 7281 dell’11 settembre 2025, il Collegio conclude che l’avvalimento del fatturato analogo deve avere natura operativa e richiedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse.
L’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 impone, a pena di nullità, l’indicazione specifica delle risorse. La sua genericità determina la nullità del contratto, che opera ab origine e priva il concorrente del requisito sin dalla presentazione della domanda, con conseguente esclusione e annullamento dell’aggiudicazione. Le ulteriori censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti restano assorbite.
Passando al ricorso incidentale, il Collegio lo ritiene ammissibile e fondato. Il raggruppamento ricorrente principale ha dichiarato un fatturato specifico complessivo inferiore al minimo richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis. La prova documentale prevista dal disciplinare non è stata fornita, né la lacuna può essere colmata dalla documentazione prodotta in giudizio. Ne deriva l’esclusione del raggruppamento dalla procedura.
Quanto al ricorso della terza graduata, le eccezioni di tardività e di genericità della procura alle liti sono disattese, in applicazione del principio delle Sezioni Unite della Cassazione sulla presunzione di riferibilità della procura su foglio separato materialmente congiunto all’atto. Tuttavia, l’esclusione del primo e del secondo classificato rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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